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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05725/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali e sanzioni richiesti dall'ente previdenziale per tre giornalisti impiegati presso un comune come addetti stampa ma formalmente assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La corte d'appello aveva ritenuto, sulla base di plurimi indici, che i rapporti fossero in realtà subordinati e che il comune dovesse versare i contributi e le sanzioni, rigettando anche l'eccezione di prescrizione, quella di compensazione con somme versate alla gestione separata e la richiesta di applicare le sanzioni come omissione e non come evasione. L'ente previdenziale ricorreva in cassazione lamentando violazione dell'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sottrazione fraudolenta al versamento contributivo non viene meno solo perché il datore abbia denunciato all'ente una fattispecie diversa da quella reale. Il comune proponeva ricorso incidentale con quattro motivi: contestava la qualificazione dei rapporti come subordinati, deducendo che il lavoro giornalistico e l'attività di addetto stampa consentirebbero il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative; denunciava omesso esame di fatti decisivi e valorizzazione della volontà delle parti, di circolari e documenti interni; censurava il rigetto della compensazione tra crediti contributivi e somme già versate alla gestione separata da giornalisti e ente; infine contestava la base imponibile contributiva, sostenendo che i contributi dovessero essere calcolati sulla minore retribuzione prevista per il lavoro subordinato e non sui compensi pattuiti con i collaboratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Sul ricorso principale ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva escluso l'intento fraudolento non già per la sola denuncia di una fattispecie diversa, ma per un complesso di elementi (impegni di bilancio, dichiarazioni reddituali, clausole contrattuali sul versamento all'INPGI, conoscenza dei rapporti da parte dell'ente). Sui motivi incidentali ha affermato che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, senza rispettare i limiti del giudizio di legittimità e senza soddisfare l'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha inoltre escluso che vi fosse una valida censura di omessa pronuncia o di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, rilevando che la corte d'appello aveva motivato sul divieto di compensare crediti riferibili a soggetti diversi e sulla corretta applicazione dell'imponibile contributivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato posto a carico di entrambe le parti l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ricorso principale e primo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale

    è il parametro per dedurre violazioni di legge, ma non consente di mascherare una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    secondo motivo del ricorso incidentale

    il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    terzo motivo del ricorso incidentale

    la nullità per omessa pronuncia deve essere specificamente e correttamente devoluta; nel caso concreto la censura non era adeguata.

  • art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato dal ricorrente principale in tema di sanzioni contributive e presunta volontà fraudolenta di sottrarsi al versamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla natura del rapporto e sugli elementi costitutivi delle pretese contributive.

  • artt. 1, 2, 6 e 9 L. 7 marzo 2001, n. 150

    richiamati dal comune per contestare la qualificazione subordinata dei rapporti degli addetti stampa.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal comune come norma di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

  • artt. 1241 e 1243 c.c.

    richiamati per sostenere la compensazione tra crediti e debiti contributivi.

  • artt. 1703 e 1705 c.c.

    richiamati dal comune nel motivo sulla compensazione, senza che la censura fosse ritenuta decisiva.

  • art. 27 del d.P.R. 30 aprile 1955, n. 797

    richiamato nel quarto motivo incidentale in tema di imponibile contributivo.

  • art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

    richiamato per la determinazione della base contributiva.

  • art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dal comune nel quarto motivo incidentale.

  • artt. 13, 14 e 15 CCNL Enti Locali 31 marzo 1999

    richiamati dal comune per contestare il calcolo dei contributi.

  • Titolo V CCNL Enti Locali 22 gennaio 2004

    richiamato dal comune nel quarto motivo incidentale.

  • CCNL Enti Locali 9 maggio 2016

    richiamato dal comune nel quarto motivo incidentale.

  • Titolo III CCNL Enti Locali 11 aprile 2008

    richiamato dal comune nel quarto motivo incidentale.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, non essendo sufficiente il mero rinvio al fascicolo di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità dei ricorsi sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La contestazione della qualificazione di un rapporto di lavoro richiede di confrontarsi con l'effettivo percorso argomentativo della sentenza impugnata e non con una ricostruzione semplificata o caricaturale della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più consentito denunciare semplicemente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, con illustrazione del loro contenuto rilevante; il mero rinvio al fascicolo di parte non basta.
  • La compensazione di crediti contributivi non è ammissibile quando i crediti opposti appartengano a soggetti diversi e il giudice di merito abbia motivato in tal senso.
  • Nel caso di riqualificazione giudiziale di un rapporto, la base contributiva va comunque individuata secondo i criteri normativi applicabili all'obbligazione contributiva, senza automatica deroga per effetto della riqualificazione ex post.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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