Cassazione Civile, Ordinanza n. 13367/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio pubblico di bacino per il pagamento di una quota di conferimento relativa al bacino provvisorio di stoccaggio dei rifiuti, in relazione a fatture emesse per il servizio di smaltimento dei FOS e dei sovvalli provenienti dagli impianti CDR. La società opponente contestava il credito monitorio, deduceva un parziale pagamento di una fattura mediante bonifico e proponeva domanda riconvenzionale per un proprio controcredito, derivante da tariffa di smaltimento rifiuti e quote di ristoro ambientale, da compensare con quanto richiesto dal consorzio. In appello la società otteneva solo un accoglimento parziale della compensazione e il consorzio ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo censurava la qualificazione del consorzio come ente pubblico economico e negava la configurabilità di una responsabilità solidale ex art. 2615, comma 2, c.c.; con il secondo contestava la ricostruzione della responsabilità verso i terzi e la conseguente legittimazione passiva. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando la violazione del principio di non contestazione, l’omesso riconoscimento integrale del controcredito e l’omessa pronuncia sulla parte della domanda riconvenzionale relativa a un ulteriore credito per tariffa di smaltimento maturata in un determinato periodo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale e inammissibili quelli incidentali, osservando che il consorzio, avendo rilevanza esterna e avendo contratto per conto dei consorziati, è comunque titolare passivo del rapporto verso i terzi in base alla disciplina del mandato senza rappresentanza; ha inoltre escluso che potesse sovvertirsi in cassazione la ricostruzione dei fatti e ha ribadito i limiti del principio di non contestazione, dell’autosufficienza del ricorso e del sindacato sulla valutazione dei documenti e delle prove in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del consorzio e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, compensando integralmente le spese per reciproca soccombenza. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata andasse solo parzialmente corretta, ma il dispositivo finale è stato confermato nel senso di mantenere ferma la decisione di appello quanto alla compensazione e alla condanna residua. La Corte ha precisato che, quando un consorzio con rilevanza esterna contratta con terzi per conto dei consorziati, l'obbligazione verso il terzo sorge in capo al consorzio quale mandatario senza rappresentanza, a prescindere dalla qualificazione come ente pubblico economico o non economico; ha poi escluso che il ricorso incidentale potesse fondarsi su una mera rilettura del materiale probatorio o sull'uso in cassazione di documenti non ritualmente ammessi o non adeguatamente trascritti.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, L. 225/1992
richiamato solo come base della dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, quale contesto fattuale della vicenda
violazione dell’art. 345 c.p.c.
vieta la produzione in appello di documenti nuovi non ammissibili, con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente
la solidarietà prevista per le obbligazioni assunte per conto del singolo consorziato opera come duplice legittimazione passiva, ma non esclude che il consorzio sia comunque obbligato verso i terzi quando abbia contratto per conto dei consorziati
mandato senza rappresentanza
il consorzio che contratta con i terzi per conto dei consorziati opera come mandatario e assume verso il terzo le obbligazioni conseguenti
richiamato per escludere l'assimilazione del consorzio alle aziende speciali, ma ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità verso i terzi
la contestazione dei fatti allegati deve essere specifica; la mancata specifica contestazione può rilevare solo se adeguatamente dimostrata e trascritta
il giudice valuta le prove e opera nel rispetto del principio di non contestazione, che non si estende ai documenti come fonti di prova in sé
richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito
l'omessa pronuncia è configurabile solo in caso di mancato esame di una domanda o di un capo di domanda, non quando il giudice abbia comunque deciso sul punto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
motivo di ricorso usato per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
motivo di ricorso usato per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma delle Sezioni Unite 8053/2014
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta dalla Cassazione senza alterarne il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo finale per gli effetti contributivi conseguenti alla definizione del giudizio
Massime di principio
- Il consorzio dotato di rilevanza esterna e personalità giuridica che contratta con terzi per conto dei consorziati è, verso il terzo, direttamente titolare passivo del rapporto obbligatorio; la qualificazione del consorzio come ente pubblico economico o non economico non è decisiva ai fini dell'assunzione dell'obbligazione.
- Quando il consorzio agisce nell'interesse dei consorziati, la disciplina rilevante è quella del mandato senza rappresentanza: il mandatario che contratta per conto altrui risponde verso il terzo delle obbligazioni assunte.
- La solidarietà prevista dall'art. 2615, comma 2, c.c. non esaurisce la responsabilità del consorzio e del consorziato, ma opera come ulteriore meccanismo di legittimazione passiva in favore del terzo creditore.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito, né valorizzare censure che presuppongano un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione può essere utilmente invocato in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente dove e come il fatto sarebbe stato allegato e non contestato; la mera riproduzione parziale di atti processuali non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- La mancata contestazione riguarda le allegazioni di fatto, non la prova documentale in sé: la valutazione della portata probatoria dei documenti resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo i limiti del vizio di motivazione.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la corte di merito ha comunque deciso sul capo di domanda, anche se sulla base di una diversa ricostruzione probatoria rispetto a quella sostenuta dalla parte.
- La produzione di documenti in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile e non può essere utilizzata per fondare validamente il ricorso per cassazione.
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