Cassazione Penale, Sentenza n. 35435/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto del GIP del Tribunale di Tivoli (decreto 14/09/2022) che aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della societa' "Vini Tranquilli S.r.l.". Il ricorrente articola quattro motivi: 1) violazione e vizio di motivazione riguardo la sua legittimazione a proporre istanza di riesame; 2) omessa notificazione al legale rappresentante della societa' dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; 3) violazione dell'art. 44 r.d.l. n. 2033/1925; 4) violazione dei principi di proporzionalita', pertinenzialita', adeguatezza, gradualita' e attualita' della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente, in quanto persona fisica, non fosse titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva lesiva dal provvedimento ablatorio (non era proprietario dei beni sottoposti a sequestro) e quindi non possedesse un interesse concreto ed attuale all'impugnazione. Anche la qualifica di "gestore" della societa' non conferiva un utile giuridico sufficiente, e non era stata prodotta alcuna procura speciale che legittimasse il difensore ad agire per un terzo interessato alla restituzione. Per tali ragioni il ricorso e' inammissibile e il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di una somma pari a EUR 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 515, 517-bis cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati (elementi e concorsi di reato) che hanno giustificato l'adozione del provvedimento ablatorio da parte del GIP; citate come fondamento sostanziale dell'accusa nel decreto di sequestro.
art. 5, lett. d) e g), e art. 6 legge n. 283 del 1962
Norme amministrative/sanitarie richiamate nel capo B del decreto che hanno concorso alla valutazione della sussistenza degli illeciti e dunque al sequestro preventivo dello stabilimento.
Individua i soggetti legittimati a proporre il riesame avverso il decreto di sequestro; la Corte ha ricordato che la legittimazione processuale deve essere coniugata con l'effettivo interesse ad impugnare.
art. 568 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Stabilisce che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente indica (comma 3) e che per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse (comma 4). La Corte ha applicato questo principio per escludere l'interesse concreto del ricorrente.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. a
Norma sulla inammissibilita' dell'impugnazione proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse; richiamata per fondare la declaratoria di inammissibilita'.
art. 44 r.d.l. n. 2033 del 1925
Norma invocata dal ricorrente (terzo casistica) ma ritenuta non idonea a modificare la valutazione sulla sua legittimazione/interesse, secondo la Corte.
Prevede l'onere di procura speciale per alcuni soggetti civilisticamente interessati: la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente l'obbligo per il terzo interessato a fini restitutori, richiedendo procura speciale al difensore.
Richiamato analogicamente per sottolineare che il terzo interessato non puo' stare personalmente in giudizio ma deve conferire procura alle liti al difensore, come nel processo civile.
Consente di assegnare le spese e disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la declaratoria di inammissibilita' e' attribuibile a colpa del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al versamento di EUR 3.000,00.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento cautelare reale (sequestro) deve essere accompagnata da un interesse concreto e attuale: chi non possiede un diritto reale sui beni sequestrati e' privo dell'interesse giuridicamente tutelato necessario per impugnare.
- La qualifica di 'gestore' o un interesse meramente di fatto verso i beni della societa' non sostituisce la situazione giuridica attiva della proprieta' o di altro diritto reale che giustifichi l'impugnazione; occorre dimostrare un vantaggio pratico diretto dall'eliminazione del provvedimento.
- Il terzo civilisticamente interessato alla restituzione dei beni deve munire il proprio difensore di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. (analogicamente all'art. 83 c.p.c.); in mancanza la rappresentanza e' insufficiente per proporre ricorso.
- Il diritto di impugnazione non serve a perseguire la sola correttezza teorica della decisione: se l'annullamento non determinerebbe una situazione pratico-economica piu' favorevole per il ricorrente, l'interesse e' considerato meramente teorico e l'impugnazione e' inammissibile.
- Chi propone ricorso senza titolo o senza interesse concreto rischia non solo l'inammissibilita' ma anche l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p., se la mancata ragione si ricondurrà a colpa.
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