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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35427/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per non aver dichiarato somme provenienti dalla Svizzera imputate come "attività finanziarie detenute" non dichiarate (quadro RW). In cassazione sono state dedotte: vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto dovuta la compilazione del quadro RW e l'operatività della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 10 luglio 2009, n. 78; l'uso di presunzioni tributarie in sede penale non adeguatamente riscontrate; mancata prova dell'origine illecita delle somme e del superamento della soglia di punibilità; errore nella valutazione del dolo specifico (contestata una valutazione di colpa per mancata vigilanza sul professionista incaricato); omissione di provvedere sulla richiesta di escutere operatori bancari che avrebbero potuto chiarire le causali delle movimentazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul piano della prova e della motivazione: la sentenza impugnata presentava profili di viziosità in ordine all'applicazione della presunzione di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2009 e alla mancata acquisizione di elementi probatori idonei a provare l'origine illecita delle somme e il superamento della soglia di punibilità. Tuttavia, poiché nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 c.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma contestata che punisce la fattispecie relativa all'omessa/irregolare dichiarazione fiscale con riferimento a redditi/attività soggetti a tassazione; nella sentenza è stata richiamata come base del reato per il mancato inserimento di attività finanziarie esteriori nella dichiarazione e per il superamento della soglia di punibilità

  • art. 12, comma 2, d.l. 10 luglio 2009, n. 78, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102

    "gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"

    Si tratta di una presunzione amministrativa che rende più agevole l'accertamento fiscale di attività in Stati a regime fiscale agevolato; la Corte ha rilevato che l'operatività di tale presunzione, se utilizzata nel processo penale, richiede adeguati elementi di riscontro e non può sostituire la prova richiesta nel giudizio penale

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme sul decorso della prescrizione dei reati: la Corte ha rilevato che, benché la sentenza fosse viziata sotto il profilo probatorio, il reato si è estinto per prescrizione, imponendo l'annullamento senza rinvio

  • obblighi dichiarativi - quadro RW (modello dichiarativo)

    Dal testo emerge che la compilazione/indicazione del quadro RW è stata controversa: la difesa ha sostenuto che il quadro non richiede un 'allegato' ma l'indicazione/compilazione della sezione e che la sua omissione ha prevalentemente rilievo amministrativo; la Corte ha evidenziato confusione nella qualificazione dell'obbligo e nella sua rilevanza penale

Massime di principio

  • La mancata compilazione del quadro RW è, di norma, un profilo con rilievo prevalentemente amministrativo; la sua omissione non vale automaticamente a fondare un reato penale senza ulteriori e concreti elementi che dimostrino l'origine illecita delle somme.
  • Le presunzioni tributarie (es. art. 12 d.l. n. 78/2009) possono essere utili ai fini fiscali ma, in sede penale, richiedono riscontri probatori concreti: non possono da sole sostituire la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
  • Nel processo penale il giudice richiede la prova dell'effettiva provenienza illecita dei fondi e del superamento della soglia di punibilità; indizi amministrativi o generici non sono sufficienti per una condanna a titolo di dolo specifico.
  • La difesa dovrebbe sollecitare l'acquisizione di fonti di prova primarie (ad es. escussione di operatori bancari, documentazione che spieghi le causali delle movimentazioni) per contestare le presunzioni e chiarire l'origine delle somme.
  • Se una sentenza risulta viziata sul piano probatorio ma il reato è prescritto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato: la prescrizione è un limite processuale che può impedire la revisione del merito anche quando la motivazione è insufficiente.

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