Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terranova impugnava la conferma della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), denunciando: (1) il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (2) errata qualificazione giuridica della condotta sotto il profilo della consumazione vs tentativo (art. 291-bis d.P.R. 43/1973 e art. 56 c.p.), sostenendo che l'introduzione dei TLE nello Stato sarebbe ascrivibile solo ai cittadini extracomunitari giunti con la motopesca e che per lui al più si configurerebbe detenzione non consumata; (3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 2 lett. b) d.P.R. 43/1973, contestando che fosse stato creato un ostacolo all'attività di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. I giudici hanno confermato che: (a) la fattispecie di cui all'art. 291-bis si realizza quando TLE per oltre 10 kg siano stati introdotti nel territorio italiano - l'introduzione può essere anche temporanea e si perfeziona allorché la merce sia nelle acque territoriali; nel caso esaminato Terranova aveva trasbordato Kg 950 su un barchino nelle acque antistanti Siracusa, pertanto l'importazione è consumata; (b) l'ulteriore carico rimasto sulla motopesca (Kg 2.320) integra il tentativo di importazione, trattandosi di attività organizzata idonea e diretta non equivocamente all'introduzione; (c) l'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 2 lett. b) è correttamente applicata: operazioni notturne in mare sono idonee a creare una situazione che può ostacolare gli organi di P.G., non essendo richiesto un intralcio concreto o pericolo per gli agenti; (d) il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione ove motivato: la gravità, i quantitativi e le modalità organizzative giustificano l'esclusione.
Norme richiamate
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis
chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali
Per la configurazione del reato è indispensabile la materiale introduzione nel territorio italiano (anche temporanea). Il reato si perfeziona anche se la merce è a bordo di una nave entrata nelle acque territoriali; si puniscono i singoli atti indicati (introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione) se compiuti nel territorio dello Stato.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-ter comma 2 lett. b)
L'aggravante trova applicazione quando il fatto è posto in essere in condizioni (es. operazioni notturne in mare) che sono idonee a frapporre un ostacolo all'attività degli organi di polizia. Non è necessario che l'azione abbia concretamente ostacolato la polizia né che abbia messo in pericolo l'incolumità degli agenti; è sufficiente la potenziale idoneità delle condizioni.
Disciplina il tentativo: le attività preparatorie assumono valore di tentativo quando siano idonee e dirette in modo non equivoco alla consumazione del reato. Nel contrabbando, acquisti all'estero, organizzazione del viaggio e allestimento del carico possono costituire tentativo se idonei all'introduzione nel territorio.
Prevede le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede elementi positivi a favore del reo e rimane un giudizio di fatto e di prudente discrezionalità del giudice, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o inesistente.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per valutare le circostanze attenuanti/agggravanti; il giudice può basare il suo giudizio su uno o più elementi ritenuti prevalenti, ciò che giustifica l'esclusione delle attenuanti quando la gravità e le modalità esecutive emergono chiaramente.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto e vizio della motivazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. 43/1973) è necessario che la merce sia stata materialmente introdotta nel territorio italiano: anche una presenza temporanea o il carico a bordo di una nave entrata nelle acque territoriali basta a perfezionare il reato.
- Il tentativo di introduzione si configura quando le attività preparatorie sono organizzate, idonee e dirette non equivocamente all'introduzione della merce: organizzazione del viaggio e trasbordo possono costituire tentativo.
- L'aggravante per operazioni notturne o in mare (art. 291-ter comma 2 lett. b)) richiede solo una situazione potenzialmente idonea a ostacolare gli organi di polizia; non è necessario che vi sia stato un concreto intralcio o messa in pericolo degli agenti.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento discrezionale del giudice fondato su elementi positivi; l'assenza di tali elementi, specie in presenza di elevati quantitativi e modalità organizzate del reato, legittima l'esclusione delle attenuanti.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla valutazione di errori di diritto e vizio di motivazione: le ricostruzioni di fatto dei giudici di merito, adeguatamente motivate, non sono rivedibili.
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