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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35426/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento, con riferimento all'IVA per importo di euro 308.838,00 al 30/9/2015). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazioni e inosservanza di norme processuali (artt. 516, 521, 604 c.p.p.; artt. 130, 522, 546 c.p.p.) per indeterminatezza e contraddittorietà del capo di imputazione e per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché perché il Tribunale avrebbe riportato nell'intestazione un capo originario poi annullato; 2) omissione delle conclusioni della difesa nell'intestazione della pronuncia d'appello; 3) motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica: contestata la valutazione probatoria della consulenza tecnica (dott. Ghedina) e l'interpretazione di una precedente sentenza di assoluzione (Trib. Belluno 4/7/2018) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'assenza del dolo; 4) eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di legittimità per mancato rispetto dei 25 giorni liberi previsti dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza (l'avviso è stato notificato il 1/6/2023 per udienza 27/6/2023 e i 25 giorni liberi erano quindi 'disponibili' se la richiesta fosse stata formulata lo stesso giorno). Nel merito il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: la processazione è avvenuta in relazione al secondo decreto di citazione (del 23/3/2021) che descriveva coerentemente il fatto come omesso versamento dell'IVA; la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza del Tribunale costituiva mero errore materiale senza pregiudizio per il diritto di difesa; l'omissione delle conclusioni nella intestazione dell'appello non costituisce causa di nullità né è stata dimostrata la sussistenza di un pregiudizio; la valutazione probatoria compiuta dalla Corte di appello (in particolare sull'elemento soggettivo del reato) non è manifestamente illogica: la consulenza tecnica e la precedente sentenza non imponevano una diversa conclusione, e la scelta di utilizzare l'IVA incassata per pagare dipendenti/fornitori e l'accesso al credito non finalizzato al pagamento dell'Erario indicano la consapevolezza (dolo). Pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale penale contestata: riferita dal giudice come base normativa del reato di omesso versamento; la Corte ha ritenuto coerente la contestazione nel secondo decreto di citazione e applicabile al fatto così descritto.

  • art. 516 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione e contraddittorietà: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sui vizi di motivazione e non ha ravvisato manifesta illogicità.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi relativi alla decisione d'appello; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni formali tali da ledere il diritto di difesa.

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali invocate: la Corte non ha rilevato nullità derivanti dall'erronea indicazione nell'intestazione che avesse inciso sulla regolarità del giudizio.

  • art. 130 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in tema di nullità e correlazione tra capo di imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto l'errore limitato all'intestazione e non produttivo di nullità.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato in ordine a motivazione e motivi di appello; la Corte di legittimità ha valutato la congruità della motivazione di merito e l'assenza di travisamento probatorio manifesto.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formale regolarità del procedimento: la Corte ha escluso vizi tali da incidere sulle prerogative difensive.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Norma procedurale invocata con riferimento alla nullità dell'avviso di fissazione: la Corte ha esaminato la tempestività e la disponibilità dei 25 giorni liberi e ha dichiarato infondata l'eccezione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Prevede il termine dei 25 giorni liberi per la fissazione dell'udienza e per la richiesta di discussione orale; la Corte ha ritenuto che, nelle circostanze di notifica (1/6/2023 per udienza 27/6/2023), il termine non fosse violato.

  • art. 552 c.p.p.

    Richiamato in relazione al nuovo decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. (23/3/2021): norma che disciplina il procedimento per l'esercizio dell'azione penale e la rinnovazione dell'atto di citazione dopo la restituzione degli atti.

Massime di principio

  • Un'errata indicazione del capo di imputazione nell'intestazione di una sentenza costituisce, di norma, un mero errore materiale se il processo è stato celebrato effettivamente in relazione al diverso capo indicato nel provvedimento valido; non è sufficiente per fondare la nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.
  • La Corte di legittimità non ammette, in sede di cassazione, una nuova valutazione del merito probatorio se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria: il ricorso che si risolve in una diversa lettura degli stessi documenti è escluso.
  • Per le contestazioni relative alla tempestività o validità delle notifiche di udienza (art. 23 d.l. 137/2020 e art. 178 c.p.p.), rileva la situazione concreta delle '25 giorni liberi' e la effettiva possibilità di esercitare il diritto (se il termine era 'disponibile' al momento della comunicazione, l'eccezione può risultare infondata).
  • L'omissione formale (es. mancata indicazione delle conclusioni nella intestazione) non costituisce automaticamente causa di nullità dell'atto se non è dimostrato in che modo abbia compromesso le prerogative difensive o il contraddittorio.
  • Se il pubblico ministero emette un nuovo decreto di citazione dopo la restituzione degli atti per vizio dell'originario atto, il processo può reggersi sul nuovo atto, purché la contestazione sia chiara e la difesa non subisca pregiudizio reale.
  • Chi impugna deve specificare e dimostrare il nesso di causalità tra il vizio formale denunciato e il concreto pregiudizio subito; mere eccezioni formali prive di riscontro fattuale sono destinati a essere rigettate.

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