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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35419/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per violazione dell'art. 589, comma 2, c.p. e per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. Sosteneva che il perito, nel giudizio di rinvio, aveva dedotto senza fondamento tecnico che i motociclisti non avessero effettuato frenate violente; rilevava le dichiarazioni dei testi che avrebbero visto le moto a velocità molto elevata e contestava la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui solo la conducente dell'auto avrebbe decelerato, denunciando illogicità e congetture, poiché, a suo dire, se l'auto viaggiava a velocità elevata, le due moto non avrebbero potuto procedere alla stessa velocità senza giungere in contemporanea al punto d'impatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse attenuta al prescritto giudizio di rinvio e avesse approfondito con perizia la dinamica del sinistro. Il perito ha concluso, con argomentazione tecnica e coerente, che non risultano tracce di frenata e che la velocità dei motociclisti immediatamente prima dell'urto era verosimilmente circa 87 km/h; i tempi di reazione e la distanza misurata escludevano la possibilità di una manovra di emergenza efficace. Le dichiarazioni dei testimoni sono state ritenute soggettive e non dirimenti. Di conseguenza resta confermata nella sostanza la responsabilità per omicidio colposo (art. 589, comma 2) e le decisioni di merito (pena principale e sanzione accessoria ridotta dalla Corte d'appello) non sono state investite dalla Cassazione. Inoltre la ricorrente è stata condannata alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589, secondo comma, cod. pen.

    Applicata come fattispecie di omicidio colposo derivante da violazione delle norme di prudenza nella circolazione stradale; la responsabilità è stata confermata sulla base di valutazioni tecniche e di imprudenza nella manovra di immissione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero nella fase di udienza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Impiego della limitazione dei motivi di censura in Cassazione: la Corte ha ritenuto assenti i vizi prevedibili ai sensi dell'art. 606 (vizi di motivazione e violazione di legge) che giustifichino l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione delle spese di procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per precisare che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In giudizio di Cassazione il sindacato sulla valutazione tecnica è limitato: se la Corte d'appello ha eseguito la perizia disposta in sede di rinvio e l'argomentazione tecnica risulta logicamente fondata, il ricorso è destinato a essere inammissibile.
  • Le conclusioni di un perito tecnicamente motivato prevalgono sulle impressioni soggettive dei testimoni quando le prime si basano su rilievi oggettivi (distanze, tempi, determinazione della velocità all'urto) e spiegano coerentemente la dinamica del sinistro.
  • L'assenza di tracce di frenata non esclude l'uso di sistemi come l'ABS; è necessaria una spiegazione tecnica per sostenere frenate violente e decelerazioni immediate.
  • Le dichiarazioni di testimoni che non hanno assistito direttamente all'impatto o all'avvicinamento dei veicoli hanno valore probatorio limitato e non possono, di per sé, sovvertire una perizia tecnica convincente.
  • Per contestare efficacemente una perizia in Cassazione è necessario individuare vizi logico-giuridici o tecnici specifici riconducibili alle categorie dell'art. 606 c.p.p.; mere riconsiderazioni alternative dei fatti sono inammissibili.
  • In materia di responsabilità per sinistri stradali l'accertamento di tempi di reazione, distanze percorribili e velocità residue è centrale per stabilire la possibilità o meno di evitare l'evento.

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