Cassazione Penale, Sentenza n. 35421/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bolzano del 19/09/2022. Pasquale De Sena ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione del minimo aumento per la continuazione (contestando la determinazione degli aumenti). Mario De Sena ha proposto sei motivi: (1) insufficiente motivazione e carenza probatoria sulla sua qualifica di partecipe all'associazione per delinquere (art.416 c.p.); (2) errore nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art.61-bis c.p. (presunta transnazionalità); (3) carenza di riscontri probatori per la responsabilità sui capi da 2 a 13; (4) violazione dell'art.47 Cost. e illegittimità della confisca dell'abitazione (prima casa non espropriabile); (5) violazione degli artt.655 e 321 c.p.p. per mancata quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e irregolarità procedurali nel sequestro preventivo, con conseguente incertezza sul superamento del profitto; (6) vizio di motivazione per aver negato il minimo aumento per la continuazione e mancata applicazione dei criteri richiesti dalle Sezioni Unite per la determinazione degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i De Sena. Per Pasquale: il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile perché la pena era stata determinata in appello mediante il rito del patteggiamento ex art.599-bis c.p.p.; la misura concordata non è sindacabile in cassazione salvo illegittimità. Per Mario: tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: (1)-(3) mancata specificità e mancato concreto confronto con la motivazione di merito; (2) e altri motivi generici o privi di confronto specifico con la motivazione; (4) e (5) inammissibili ex art.609 c.p.p. perché non dedotti in appello e/o improponibili in cassazione (la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata); questioni di dissequestro e riesame attengono al Tribunale del riesame; (6) manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivato l'entità degli aumenti in base agli artt.81 e 133 c.p. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il patteggiamento in appello (accordo sulla pena) vincola la valutazione della misura della pena e rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la misura concordata, salvo ipotesi di illegittimità della pena concordata
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi (vincolo stabile, struttura organizzativa, programma criminoso) sulla base delle prove valutate
Circostanza aggravante per reati commessi da organizzazioni criminali di tipo mafioso o transnazionali; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la doglianza sulla sua applicazione fosse generica e priva di specifico confronto con la motivazione di merito
art. 47 Cost.
Richiesta di tutela costituzionale relativa alla protezione del risparmio (invocata per la prima casa): la Corte ha dichiarato che la presunta violazione costituzionale non può essere dedotta in cassazione se non attraverso questione di legittimità costituzionale
Norma sul procedimento di sequestro e relativa quantificazione del valore dei beni: il ricorso ha contestato la mancata quantificazione ma la questione è stata ritenuta improcedibile in cassazione per carenza di deduzione in appello
Norme sul sequestro preventivo; le doglianze procedurali relative al sequestro e alla sua notifica sono ambito del riesame e non della cassazione, se non adeguatamente dedotte
Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per mancata specificità o per essere dedotti in modo generico
Preclusione delle questioni non dedotte in appello: i motivi relativi alla confisca e a vizi del sequestro non erano stati specificamente dedotti in appello e sono stati quindi esclusi
Norma che consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata per la liquidazione delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende
Parametri usati dalla Corte di merito per determinare gli aumenti e la congruità della pena complessiva; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale in relazione agli artt.81 e 133 c.p.
Sentenza Sez. U, Filardo n.29541/2020 (richiamata)
Principio per cui la deduzione di violazioni della Costituzione non è consentita in cassazione se non tramite questione di legittimità costituzionale; richiamato per escludere il motivo fondato sull'art.47 Cost.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n.19983/2020; Sez.5, n.7333/2018 (Coppola, Alessandria)
Precedenti di legittimità sul divieto di sindacare in cassazione le misure concordate con il patteggiamento in appello e sul trattamento degli aumenti per continuazione
Massime di principio
- Un accordo di patteggiamento in appello (art.599-bis c.p.p.) limita fortemente l'impugnabilità in Cassazione della misura della pena: salvo illegittimità formale o sostanziale, la misura concordata non è sindacabile.
- In Cassazione è essenziale la specificità del motivo: critiche generiche o la semplice riproposizione della versione alternativa del fatto sono frequentemente ritenute inammissibili per difetto di concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Questioni non sollevate in sede di appello (es. contestazioni sulla confisca o su vizi del sequestro) sono normalmente precluse in Cassazione, salvo che non si tratti di profili di legittimità immediatamente proponibili secondo le norme procedurali.
- Le questioni di costituzionalità non possono essere sollevate direttamente in Cassazione come motivo del ricorso: occorre promuovere l'eventuale questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.
- Le doglianze riguardanti il sequestro preventivo, la notifica o il riesame sono generalmente devolute agli strumenti di impugnazione specifici (tribunale del riesame o gradi di merito) e non sono risolvibili in Cassazione in assenza di deduzioni procedurali corrette e tempestive.
- La determinazione degli aumenti per continuazione deve risultare da una motivazione concreta basata sui parametri di cui agli artt.81 e 133 c.p.; tuttavia, quando la Corte territoriale fornisce motivazione puntuale, la Cassazione non interviene a sindacare la congruità in termini meramente discrezionali.
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