Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08197/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una struttura sanitaria privata accreditata e l'azienda sanitaria, con riferimento a prestazioni specialistiche e chirurgiche rese nel periodo 1997-2000 all'interno della casa di cura da medici scelti e remunerati dai pazienti in regime libero-professionale. L'azienda sanitaria aveva chiesto la restituzione di somme corrisposte alla struttura a titolo di DRG, sostenendo che per quelle prestazioni il rimborso non fosse dovuto in base alla convenzione vigente del 1997. La corte di appello aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito e condannato la struttura alla restituzione di oltre 3,2 milioni di euro. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione che aveva già rigettato il suo precedente ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato travisamento della prova e violazione di norme costituzionali e processuali, assumendo che la precedente ordinanza avesse ritenuto provato in modo apodittico il pagamento delle prestazioni da parte dei pazienti al medico libero professionista. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del divieto di sentenza a sorpresa, sostenendo che la Cassazione avesse introdotto un fatto mai discusso nei gradi di merito, cioè che si trattasse di pazienti privati estranei al regime di accreditamento. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di un motivo di ricorso e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non fosse stato esaminato il tema dei pagamenti al chirurgo libero professionista e che la prova di tali pagamenti fosse stata solo affermata dal CTU e dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero errori di fatto revocatori ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., perché si risolvevano in contestazioni sull'interpretazione e valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, e non in una svista percettiva immediatamente rilevabile. Inoltre, la ratio decidendi decisiva della precedente ordinanza era autonoma rispetto alle doglianze sulla prova dei pagamenti: il punto dirimente era che, secondo l'interpretazione della convenzione del 1997 e della disciplina di settore, le prestazioni per cui era stato chiesto il rimborso non erano convenzionate e quindi non dava titolo alcun DRG a favore della struttura. Essendo tale ratio non attinta da un vero errore revocatorio, le altre censure risultavano comunque prive di decisività. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione; nel caso è il rimedio azionato dalla società ricorrente.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, non in un errore di interpretazione o valutazione delle prove o degli atti; la Corte ribadisce che le doglianze della ricorrente non rientrano in tale ipotesi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione non integra un errore revocatorio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; non decisivo ai fini della revocazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il giudizio sulle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di motivo di ricorso; la Corte osserva che la doglianza, così formulata, non integra errore revocatorio.

  • art. 101 Cost.

    richiamato in relazione alla pretesa sentenza a sorpresa; la Corte chiarisce che tale doglianza non è riconducibile all'errore di fatto revocatorio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 101 Cost. a sostegno delle censure difensive.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito, ma la Corte non rivede il merito della pretesa restitutoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come disciplina di settore del rapporto tra struttura sanitaria convenzionata e SSN, rilevante per escludere il diritto al rimborso delle prestazioni in contestazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione, l'errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva immediatamente evincibile dal raffronto tra decisione e atti interni al giudizio di legittimità; non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle prove o degli atti dei gradi di merito.
  • La revocazione non può essere utilizzata per censurare errori di valutazione, di interpretazione degli atti o di qualificazione giuridica già compiuti dalla Corte; tali doglianze restano estranee all'errore revocatorio.
  • Perché l'errore di fatto sia idoneo a fondare la revocazione, esso deve essere decisivo: se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non colpita dalla censura, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
  • La contestazione di una pretesa 'sentenza a sorpresa' o della violazione del contraddittorio non coincide, di per sé, con l'errore di fatto revocatorio, se la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione il merito della decisione.
  • In presenza di prestazioni sanitarie svolte in regime non convenzionato o fuori dal perimetro dell'accreditamento, la struttura non può pretendere rimborsi dal SSN se la convenzione applicabile non li prevede; l'eventuale incasso di somme a tale titolo può quindi integrare indebito oggettivo.
  • Quando il rimborso contestato è onnicomprensivo e la convenzione non contempla quella specifica tipologia di prestazione, le questioni sui pagamenti effettuati dal paziente al medico o alla struttura possono risultare irrilevanti rispetto all'accertamento del diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.