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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34708/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dell'ex amministratore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, per il recupero di somme riferite all'anno d'imposta 2007. In primo grado la pretesa era stata accolta solo parzialmente, con annullamento dei rilievi relativi a IVA e IRAP e compensazione delle spese. In appello la commissione regionale ha rigettato il gravame ritenendo operante una presunzione di percezione delle somme evase da parte dei soci e, correlativamente, la responsabilità di chi aveva amministrato la società per omesso versamento delle imposte pur in presenza di disponibilità patrimoniali sociali. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 36 citato e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse all'Amministrazione provare specificamente che i soci avessero percepito somme negli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione o durante la liquidazione, nonché la loro entità; ha inoltre contestato che la presunzione richiamata potesse sostituire la prova dell'assegnazione di beni prevista dalla norma e ha richiamato l'esistenza di un successivo atto di accertamento parzialmente sostitutivo del precedente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancata notifica al ricorrente, ma ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più autonome rationes decidendi e il ricorrente aveva censurato solo una di esse. In particolare, non sono state contestate le ulteriori affermazioni della CTR secondo cui operava la presunzione di percezione delle somme evase da parte dei soci e, comunque, che ciò consentiva di affermare la responsabilità di chi aveva amministrato la società per il mancato pagamento delle imposte pur in presenza di disponibilità patrimoniali. Poiché tali rationes autonome erano sufficienti da sole a sorreggere la decisione di merito, mancava l'interesse a coltivare la doglianza proposta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 3 e 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma è richiamata come base della pretesa tributaria nei confronti di soggetti ritenuti responsabili per somme non versate dalla società; la censura del ricorrente mirava a escludere che la presunzione affermata dalla CTR potesse sostituire la prova richiesta dalla disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato per sostenere che l'onere di provare i presupposti fattuali della responsabilità e della percezione delle somme gravasse sull'Amministrazione finanziaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato nel passaggio relativo alla notificazione del controricorso a mezzo del servizio postale tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorso per cassazione non censura tutte le ragioni poste a base della decisione, il ricorso è inammissibile o comunque deve essere respinto per difetto di interesse, perché anche l'eventuale fondatezza della censura non inciderebbe sull'esito finale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire specificamente tutte le autonome basi logiche e giuridiche della decisione di merito; l'omessa impugnazione di una sola ratio autonoma rende non utile l'esame delle altre doglianze.
  • La deduzione di violazione dell'onere della prova non è sufficiente se la decisione impugnata si fonda anche su ulteriori accertamenti o presunzioni non attaccati dal ricorrente.
  • In presenza di una ratio decidendi non censurata che da sola sorregge il rigetto dell'appello, la Corte non può accogliere il ricorso neppure se una diversa ratio fosse effettivamente erronea.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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