Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24652/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da due note di rettifica INPS con cui veniva richiesto alla cooperativa il versamento della contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, ritenendo che alcuni soci lavoratori svolgessero attività con rapporto subordinato e quindi assoggettabile all’obbligo contributivo. La cooperativa impugnava gli atti, sostenendo che i soci operassero come lavoratori autonomi e contestando la ricostruzione del rapporto come subordinato. In cassazione proponeva dieci motivi: violazione dell’art. 2094 c.c. e della l. n. 142/2001 per mancata considerazione della peculiarità del socio lavoratore e dell’asserita assenza di eterodirezione; violazione dell’art. 2697 c.c. per errato riparto dell’onere della prova; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato un verbale ispettivo riferito, secondo la ricorrente, a periodo e lavoratori diversi; omesso accertamento individualizzato delle singole posizioni lavorative; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per uso asseritamente scorretto del ragionamento presuntivo; mancata ammissione di prove orali; violazione della disciplina sul socio lavoratore (l. n. 142/2001) e dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte d’appello trascurato rischio d’impresa, libertà di rifiutare le chiamate e possibilità di lavorare per terzi; censura sulla rilevanza attribuita al nomen iuris e alla volontà delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente accertato in fatto la subordinazione dei soci lavoratori sulla base di una pluralità di indici: inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, prestazioni elementari e ripetitive di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, predeterminazione delle modalità esecutive, assenza di genuino rischio d’impresa, mancato apporto di mezzi e materiali, retribuzione oraria parametrata al CCNL. La Suprema Corte ha inoltre affermato che la qualificazione del rapporto non può arrestarsi al nomen iuris o alla volontà delle parti, dovendo prevalere le concrete modalità di esecuzione; che il giudizio sulla subordinazione è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di violazione di legge quanto ai criteri legali e del vizio motivazionale quanto alla valutazione degli indici di fatto; che le doglianze della ricorrente miravano in sostanza a una rivalutazione del merito; che la dedotta diversa riferibilità del verbale ispettivo integrava, al più, un errore percettivo rimediabile con revocazione, non un vizio denunciabile in cassazione. È stata quindi confermata la pretesa contributiva INPS relativa al Fondo di solidarietà residuale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto, sulla base dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare e degli indici sintomatici desumibili dalle modalità effettive di svolgimento della prestazione.

  • art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 142

    La disciplina del socio lavoratore non impedisce, di per sé, che il rapporto di lavoro instauri una subordinazione; la qualificazione deve rispondere allo schema legale inderogabile e alle reali modalità di esecuzione.

  • art. 1, comma 2, l. 3 aprile 2001, n. 142

    La qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato non è rimessa alla sola volontà delle parti ed esige valutazione sostanziale della concreta esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio resta a carico della parte che allega il fatto costitutivo della pretesa; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto provata in positivo la subordinazione senza inversioni dell’onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Il ricorso al ragionamento presuntivo è consentito per desumere la subordinazione da indici convergenti; non è sufficiente, in cassazione, contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova è inammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione del compendio probatorio o a lamentare un errore percettivo, che trova semmai rimedio nella revocazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge consente di censurare l’individuazione dei criteri legali della subordinazione, non la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze che, sotto la veste della violazione di norme processuali, mirano a ottenere un nuovo esame delle prove non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato per omesso esame di fatti decisivi è limitato; non copre la richiesta di diversa ponderazione delle risultanze istruttorie e richiede specifiche allegazioni sul fatto storico decisivo.

  • art. 3, l. 28 giugno 2012, n. 92

    L’obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale discende dall’accertamento della subordinazione dei lavoratori cui è riferita la contribuzione.

  • art. 121, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non ha inciso sul giudizio di legittimità pendente.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Pur prevedendo tendenzialmente l’interruzione del processo, non determina interruzione nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso officioso, secondo il richiamo alla giurisprudenza sul fallimento.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio interpretativo rilevante, ma non può prevalere sulla realtà sostanziale della prestazione ai fini della qualificazione del rapporto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo deve essere compiuta in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione e non al solo nomen iuris o alla mera volontà delle parti.
  • Nel rapporto di lavoro, anche nell’ambito delle cooperative, la subordinazione può risultare da un insieme di indici convergenti, quali inserimento stabile nell’organizzazione, eterodirezione, predeterminazione delle modalità esecutive, assenza di rischio d’impresa e compenso orario.
  • L’accertamento della subordinazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di violazione di legge sui criteri qualificatori o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • L’onere della prova non risulta violato quando il giudice di merito accerti positivamente, sulla base delle prove raccolte e anche per presunzioni, gli elementi costitutivi della subordinazione.
  • La doglianza che lamenti un errore percettivo sul contenuto di un documento o di una prova non integra di regola un vizio deducibile in cassazione, ma può semmai assumere rilievo come errore di fatto censurabile con revocazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione degli elementi probatori sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.