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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13935/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avviso di accertamento IRES relativo al 2006: l'Agenzia contestava a Finpiemonte la detrazione come credito d'imposta delle ritenute subite su interessi attivi bancari maturati su fondi pubblici gestiti dalla società, sostenendo che le ritenute fossero operate a titolo d'imposta (ex art. 26, comma 4, DPR 600/1973) in quanto i redditi attivi erano da ricondurre alla Regione (ente pubblico) ai sensi dell'art. 39 L. 342/2000 e art. 74 TUIR. L'Agenzia deduceva che Finpiemonte, quale mandataria senza rappresentanza/in house, non possedeva il reddito e non poteva considerare le ritenute come acconto detraibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto che, ratione facti e contrattuali, Finpiemonte fosse titolare dei rapporti di conto corrente e avesse la disponibilità materiale del capitale e degli interessi nonché la facoltà di gestire le risorse in nome e per conto proprio; pertanto il 'possesso del reddito' (interessi attivi) si identifica con la disponibilità materiale e la possibilità di gestione in nome e per conto proprio e le ritenute subite erano da considerare a titolo di acconto, detraibili dall'IRES della società. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità estensiva dell'art. 39 L. 342/2000 alla fattispecie, ritenendo tale norma rivolta a situazioni diverse (fondi in tesoreria, interessi vincolati e gestiti con autorizzazioni ministeriali). È stato affermato che lo status di "società in house" non leleva automaticamente l'autonomia soggettiva fiscale: la società mantiene una propria soggettività tributaria e può essere centro autonomo di imputazione di redditi. L'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29.9.1973 n. 600, art. 26 (comma 4)

    La ritenuta prevista per talune categorie è a titolo d'imposta solo quando il percettore è soggetto esentato da imposta (es. Stato/Regioni). Nel caso di specie la Corte ha escluso che la ritenuta fosse a titolo d'imposta in capo a Finpiemonte, posto che quest'ultima non rientra nell'elenco degli enti esclusi dall'imposizione IRES

  • d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR), art. 74, comma 1

    L'elencazione dei soggetti esclusi dalla soggettività passiva IRES (quali Stati/Regioni) è tassativa e non può essere estesa per interpretazione alle società partecipate; perciò Finpiemonte non può essere considerata automaticamente non soggetta a IRES sulla base di tale articolo

  • d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR), art. 44, comma 1, lett. a)

    «ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a). d.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi di capitali costituiti da interessi attivi sulle somme di denaro depositate in conti correnti bancari la nozione di ‘possesso del reddito’ si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire l’uno e gli altri in nome e per conto proprio»

    La Corte ha indicato questo criterio per identificare il 'possesso del reddito' nel caso di redditi di capitale: disponibilità materiale e capacità di gestione in nome e per conto proprio

  • Legge 21.11.2000 n. 342, art. 39

    La Corte ha ritenuto che l'art. 39, introdotto per disciplinare fondi pubblici con diversa natura (es. conti infruttiferi in tesoreria e interessi vincolati), non fosse applicabile alla fattispecie in esame e non potesse essere utilizzato per estendere il regime d'imposta alle somme gestite da Finpiemonte

  • Codice civile, art. 1705

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che il mandatario senza rappresentanza acquisisce obblighi e diritti in proprio; la Corte ha però ritenuto che, pur esistendo regole del mandato, la valutazione fiscale deve basarsi sulla concreta disponibilità e autonomia di gestione risultante dalla normativa e dai contratti

  • Codice civile, art. 1713

    Citato in riferimento alla disciplina del mandato con rappresentanza/ senza rappresentanza: la Corte ha valutato che la mera qualificazione contrattuale non esclude automaticamente la titolarità fiscale del reddito se la gestione è operata con autonomia

  • d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR), art. 1 e art. 6

    Riferimenti al presupposto d'imposta e alla classificazione delle categorie di reddito; la Corte ha ricordato che la nozione tributaria di 'possesso di reddito' è autonoma rispetto alla nozione civilistica e va individuata in relazione alla categoria reddituale (qui: redditi di capitale)

Massime di principio

  • Per i redditi di capitale (interessi) il 'possesso del reddito' si valuta sulla base della disponibilità materiale delle somme e della capacità di gestione in nome e per conto proprio: chi ha titolarità del rapporto di conto e può decidere gli impieghi è normalmente considerato possessore del reddito
  • La qualifica di 'società in house providing' non comporta automaticamente l'assorbimento della soggettività fiscale nell'ente pubblico controllante: la società mantiene autonomia fiscale se, de facto e contrattualmente, agisce come centro autonomo di imputazione
  • L'art. 39 L. 342/2000 ha funzione specifica e non è applicabile estensivamente a tutte le gestioni di fondi pubblici: va verificata la corrispondenza delle condizioni (conti in tesoreria, interessi vincolati, regime autorizzativo) prima di attribuire il reddito all'ente pubblico
  • La ritenuta bancaria è a titolo d'imposta solo se il percettore rientra tra i soggetti espressamente esclusi dalla soggettività passiva IRES (art. 74 TUIR); non è possibile estendere per analogia tale effetto ad altri soggetti
  • In giudizi simili la valutazione dovrà prioritariamente esaminare i fatti e i contratti ( titolarità dei conti, potere di disposizione, obblighi di restituzione, esigenze di autorizzazione) per stabilire a chi imputare il reddito e la natura della ritenuta (acconto vs imposta)

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