Cassazione Civile, Sentenza n. 13958/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano la dichiarazione di nullità/annullamento dell'atto notarile di compravendita del 17.12.1997 e il risarcimento dei danni, sostenendo che i procuratori Boaretto Giancarlo e Dall'Ara Aladino avevano ecceduto il mandato di vendita (vendendo a proprie consorti e al suocero e cedendo porzioni di terreno appartenenti alla zia Giuseppina, la cui eredità non era stata accettata) e che erano state costrette a sottoscrivere la procura a vendere il 28/29.4.1997 per estinguere un pignoramento. Denunciavano inoltre conflitto di interessi e cessioni non autorizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e mancanza di specifici riferimenti testuali agli atti e perché la domanda di nullità era già stata formulata in primo grado e non adeguatamente impugnata in appello; il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo) è stato dichiarato inammissibile anche per l'applicabilità dell'art. 348 ter c.p.c. (c.d. doppia conforme) essendo l'appello conforme alla decisione di primo grado; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni e mezzi non esperiti nel giudizio d'appello e pertanto soggetti a giudicato interno. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.200,00 oltre accessori per ciascuna controricorrente) e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la qualificazione e l'interpretazione della domanda spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se rilevano come nullità processuale
Norma che disciplina l'integrazione del contraddittorio: il tribunale aveva ordinato integrazione nei confronti degli acquirenti quando la domanda mirava a far valere la nullità della vendita
Richiamato per il principio secondo cui i motivi d'appello vaghi e astratti possono essere inammissibili; la Corte ha osservato l'insufficiente specificazione dei rilievi in appello
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di tempestiva e specifica deduzione in appello e per altri limiti procedurali
Limite alla proponibilità del motivo di omesso esame quando l'appello è stato deciso in conformità alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme): applicato per escludere il secondo motivo
Riferimento al regime di responsabilità dell'agente/procuratore; i rilievi sui doveri e sull'eccesso di mandato richiedono specifica allegazione e valutazione in sede di merito
Norma sulla rappresentanza: la Corte ricorda che per censurare l'operato del rappresentante occorre dimostrare l'assenza o l'eccesso di poteri rispetto alla procura
Richiamata in relazione al contratto preliminare e alla responsabilità contrattuale; tuttavia le contestazioni sui contenuti documentali dovevano essere svolte e dedotte già in appello
Norma sul risarcimento del danno: la domanda di risarcimento per eccesso di mandato richiede prova concreta del danno e del nesso causale, non meramente allegazioni generiche
Massime di principio
- La qualificazione della domanda (ciò che si domanda al giudice) è riservata al giudice di merito e la Corte di cassazione interviene solo per violazioni processuali evidenti; quindi sia in primo grado sia in appello è essenziale formulare chiaramente e specificamente le domande e i relativi mezzi di prova
- Per impugnare la validità di una vendita operata da un procuratore è necessario contestare specificamente l'atto di procura e dimostrare l'eccesso di mandato con riferimenti testuali e probatori precisi (mappali, testi, documenti comparativi tra procura e atto di vendita)
- Non si possono introdurre in Cassazione fatti o questioni nuovi che non siano stati svolti nel giudizio d'appello: le circostanze non dedotte in appello risultano normalmente precluse dal giudicato interno
- Quando l'appello si conclude con una 'doppia conforme' (appello deciso come il primo grado), il ricorso per omesso esame di fatto (art. 360, comma 1, n.5) può essere inammissibile in base all'art. 348 ter c.p.c.; pertanto occorre proporre e articolare i mezzi già in appello
- Le doglianze generiche o prive di specifici richiami agli atti processuali sono frequentemente dichiarate inammissibili: nelle impugnazioni occorre indicare passaggi degli atti o della sentenza che si censurano e allegare elementi di prova rilevanti
- Se si contesta il conflitto di interessi del procuratore (es. vendita a congiunti), è necessaria una precisa enunciazione del vizio e della prova del danno derivante dall'operazione, nonché la tempestiva deduzione nei gradi di merito
- Per evitare preclusioni è opportuno nella fase d'appello riproporre e ben motivare ogni censura rilevante già dedotta in primo grado: la mancata impugnazione di determinate statuizioni può comportare la loro conferma definitiva e il rigetto di contestazioni successive
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13903/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13906/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13933/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13935/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13936/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13959/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →