Cassazione Penale, Sentenza n. 17002/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'impugnazione dell'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere per la contestata partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) carenza di motivazione e violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che le medesime condotte erano già oggetto di un'altra misura cautelare concernente un'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e dunque vi sarebbe coincidenza materiale delle condotte; 2) illogicità della motivazione e insufficienza degli indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo di consapevolezza e rilevando che le intercettazioni riguardavano solo l'organizzazione dei turni di spaccio senza riferimenti a vertici del sodalizio.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la questione sul ne bis in idem, precisando che il vincolo opera per l'esaurimento del potere del pubblico ministero e che, nella fattispecie, la censura era più propriamente diretta a contestare la sussistenza della gravità indiziaria. La Corte ha confermato che i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) e di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) possono concorrere trattandosi di beni giuridici diversi, e che è rilevante la consapevolezza del partecipante che il traffico di stupefacenti sia gestito dalla compagine mafiosa. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Roselli e delle intercettazioni che, pur riguardando attività di spaccio, confermano la conoscenza del contesto criminale e il ruolo del ricorrente in alcune piazze di spaccio gestite dal clan Amato-Pagano. Ha quindi confermato la gravità indiziaria e la legittimità della custodia cautelare; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per contestare la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene sussistere gravità indiziaria in relazione all'operatività del clan Amato-Pagano e al ruolo attribuito al ricorrente.
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la decisione evidenzia che tale reato può concorrere con l'art. 416-bis perché tutelano beni giuridici diversi (salute pubblica vs ordine pubblico e omertà).
Norma richiamata per la funzione del Tribunale in sede di riesame: il Tribunale del riesame decide sulle impugnazioni avverso le ordinanze del GIP.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disp. att. c.p.p.
Norme che prevedono l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario il provvedimento cautelare per gli adempimenti previsti, applicate dopo il rigetto del ricorso.
art. 416-bis.1 cod. pen. (citato nel ricorso)
Richiamato nel quadro delle censure del ricorrente; la Corte non ha ritenuto decisivo un diverso inquadramento formale ma ha esaminato la gravità indiziaria complessiva.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 1149/2008 e altri precedenti richiamati)
La Corte richiama orientamenti consolidati che affermano la possibilità di concorso tra associazione mafiosa e associazione per il traffico di stupefacenti quando il traffico sia una delle attività del sodalizio e i partecipi siano consapevoli della gestione mafiosa dell'attività.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem applicato alle misure cautelari opera solo quando, in relazione agli stessi fatti, il potere del pubblico ministero di richiedere una misura sia esaurito; in assenza di ciò la censura va prospettata come critica sulla gravità indiziaria.
- I reati di associazione mafiosa (416-bis) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) possono concorrere: rilevano beni giuridici diversi e la valutazione deve considerare il contesto associativo complessivo.
- Nelle valutazioni cautelari la gravità indiziaria si apprezza nel complesso degli elementi (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni, condanne pregresse di appartenenti al gruppo, ruolo familiare), non isolando porzioni di condotta.
- Le intercettazioni che riguardano l'organizzazione dello spaccio possono assumere rilievo anche ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa se, di concerto con altri elementi, dimostrano la consapevolezza che l'attività era gestita dal sodalizio mafioso.
- Espressioni come 'non poteva non sapere' non sono di per sé decisive, ma possono rafforzare la valutazione complessiva degli indizi quando supportate da riscontri probatori concreti.
- Chi intende contrastare una misura cautelare deve mirare a dimostrare carenze nel quadro probatorio generale (mancanza di riscontri, contraddittorietà delle fonti, errori logico-giuridici) e non limitarsi a contestare la sovrapposizione formale delle fattispecie.
- La presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da riscontri (intercettazioni, ruoli familiari, precedenti condanne), può sufficiente a fondare la gravità indiziaria per misure cautelari severe come la custodia in carcere.
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