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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/10/2024 che aveva revocato la messa alla prova (disposta il 13/02/2024) perché l'imputato non aveva preso contatti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna n. 345/2023. Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 464-septies c.p.p., sostenendo che, in caso di esito negativo della messa alla prova proposta in sede di opposizione al decreto penale, il giudice avrebbe dovuto disporre la ripresa del processo (o, in materia di opposizione a decreto penale, emettere il decreto di giudizio immediato) e non dichiarare esecutivo il decreto penale; inoltre sostiene che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale, che resta autonoma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice è tenuto a disporre la prosecuzione del processo con ordinanza, e, nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato. Pertanto l'ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il decreto penale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Rimini per il prosieguo, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di esito negativo della prova (messa alla prova), il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma e vincolante per il giudice a procedere alla ripresa del processo.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Prevede le modalità della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, compresa la possibilità di revoca d'ufficio, la fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. con avviso alle parti e alla persona offesa, e la revertibilità della decisione. La Corte ha richiamato queste modalità per confermare l'obbligo di procedere con ordinanza motivata e rispettando il contraddittorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale concernente la fissazione dell'udienza e il contraddittorio; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti e alla persona offesa con congruo anticipo secondo le norme sul contraddittorio.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'opposizione al decreto penale di condanna e il procedimento successivo; la Corte ha ritenuto che, in caso di opposizione al decreto penale, l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non annulla l'opposizione e che il GIP, ove dovuto, debba emettere il decreto di giudizio immediato procedendo al prosieguo del giudizio.

Massime di principio

  • Se la messa alla prova esperita si conclude negativamente, il giudice deve ordinare la ripresa del processo; non può dichiarare esecutivo il decreto penale che era stato oggetto di opposizione quando l'opposizione è pendente.
  • In caso di opposizione al decreto penale di condanna, la richiesta di messa alla prova è autonoma: la sua inammissibilità non invalida né estingue l'opposizione, che conserva l'effetto di instaurare il giudizio.
  • Nell'ipotesi di opposizione a decreto penale, se non sussistono i presupposti per la messa alla prova, il GIP deve comunque provvedere alla prosecuzione del procedimento e, quando previsto, emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.
  • La revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova deve rispettare le forme procedurali previste (udienza ex art. 127 c.p.p., avviso alle parti e alla persona offesa) ed è impugnabile per cassazione per violazione di legge.
  • Quando la Corte annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale in diversa persona fisica, si mira a garantire che il prosieguo del giudizio avvenga con corretta applicazione delle norme procedurali e con pieno rispetto del contraddittorio.

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