Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 15/07/2024 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 01/06/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza della motivazione (art. 606, co.1, lett. b) e e)) in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. Contestava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza idonei all'applicazione della custodia cautelare, la scarsa affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore Corritore, l'assenza di riscontri intercettativi e la mancata prova della "affectio societatis" e dell'identificazione certa (discrepanze sui soprannomi come "Colposecco", "tignusu", "testa pelata").
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica sulle esigenze cautelari per carenza di specificità; ha ribadito che la Cassazione, con riguardo alle misure cautelari, può sindacare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione e non procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti. Ha confermato che la gravità indiziaria richiesta in sede cautelare richiede un giudizio di "qualificata probabilità" e non gli stessi requisiti del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale della Libertà che ha valutato in modo sinergico le dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Corritore), le videoriprese nell'autosalone, riscontri di intercettazioni e note di polizia giudiziaria, che hanno consentito l'identificazione e la qualificazione della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Conseguentemente la misura è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che il motivo deve indicare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; censure generiche o non raccordate alle ragioni del provvedimento sono inammissibili
art. 273 c.p.p.
Regola i presupposti per la conversione della carcerazione e gli elementi per le misure cautelari; la Corte evidenzia che per la custodia cautelare è richiesto il criterio della gravità indiziaria intesa come "qualificata probabilità" non omologa al requisito del giudizio di merito
art. 274 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la censura generica sulle esigenze cautelari era priva di specificità e quindi inammissibile
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ricordato che si tratta di reato a forma libera e che la partecipazione può consistere in qualsiasi apporto apprezzabile agli scopi del sodalizio, senza necessità di individuare uno specifico ruolo
art. 192 c.p.p. (commi richiamati)
Richiamato per spiegare la differenza tra il grado di precisione degli indizi richiesto in sede di giudizio di merito e quello, minore, richiesto in sede cautelare; la Corte sottolinea che in sede cautelare non si richiedono gli stessi criteri di precisione e concordanza previsti per la decisione di colpevolezza
art. 616 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Riferimento formale per le conclusioni rese dal Procuratore generale in Cassazione; qui utilizzato per indicare le conclusioni sull'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari la valutazione del merito probatorio non è consentita: il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti.
- Per la custodia cautelare la nozione di "gravi indizi" è meno rigorosa rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente un giudizio di "qualificata probabilità" fondato su elementi sinergici e riscontrati.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire base per la misura cautelare se ritenute attendibili e se corredate da riscontri concreti (intercettazioni, videoriprese, osservazioni, note di polizia giudiziaria).
- Nella contestazione di reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessario dettagliare il ruolo specifico del partecipante: è sufficiente dimostrare un contributo apprezzabile e l'affectio societatis anche attraverso elementi indiretti e convergenti.
- Chi impugna deve motivare specificamente le proprie censure e confrontarsi con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato: l'atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni del giudice di merito.
- La comparazione di elementi identificativi (es. frame video vs. foto segnaletica) e la corrispondenza di soprannomi o riferimenti topografici, se coerenti e confermati, possono costituire riscontro idoneo all'identificazione dell'indagato.
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