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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 15/07/2024 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 01/06/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza della motivazione (art. 606, co.1, lett. b) e e)) in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. Contestava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza idonei all'applicazione della custodia cautelare, la scarsa affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore Corritore, l'assenza di riscontri intercettativi e la mancata prova della "affectio societatis" e dell'identificazione certa (discrepanze sui soprannomi come "Colposecco", "tignusu", "testa pelata").

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica sulle esigenze cautelari per carenza di specificità; ha ribadito che la Cassazione, con riguardo alle misure cautelari, può sindacare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione e non procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti. Ha confermato che la gravità indiziaria richiesta in sede cautelare richiede un giudizio di "qualificata probabilità" e non gli stessi requisiti del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale della Libertà che ha valutato in modo sinergico le dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Corritore), le videoriprese nell'autosalone, riscontri di intercettazioni e note di polizia giudiziaria, che hanno consentito l'identificazione e la qualificazione della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Conseguentemente la misura è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che il motivo deve indicare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; censure generiche o non raccordate alle ragioni del provvedimento sono inammissibili

  • art. 273 c.p.p.

    Regola i presupposti per la conversione della carcerazione e gli elementi per le misure cautelari; la Corte evidenzia che per la custodia cautelare è richiesto il criterio della gravità indiziaria intesa come "qualificata probabilità" non omologa al requisito del giudizio di merito

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la censura generica sulle esigenze cautelari era priva di specificità e quindi inammissibile

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ricordato che si tratta di reato a forma libera e che la partecipazione può consistere in qualsiasi apporto apprezzabile agli scopi del sodalizio, senza necessità di individuare uno specifico ruolo

  • art. 192 c.p.p. (commi richiamati)

    Richiamato per spiegare la differenza tra il grado di precisione degli indizi richiesto in sede di giudizio di merito e quello, minore, richiesto in sede cautelare; la Corte sottolinea che in sede cautelare non si richiedono gli stessi criteri di precisione e concordanza previsti per la decisione di colpevolezza

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Riferimento formale per le conclusioni rese dal Procuratore generale in Cassazione; qui utilizzato per indicare le conclusioni sull'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari la valutazione del merito probatorio non è consentita: il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti.
  • Per la custodia cautelare la nozione di "gravi indizi" è meno rigorosa rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente un giudizio di "qualificata probabilità" fondato su elementi sinergici e riscontrati.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire base per la misura cautelare se ritenute attendibili e se corredate da riscontri concreti (intercettazioni, videoriprese, osservazioni, note di polizia giudiziaria).
  • Nella contestazione di reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessario dettagliare il ruolo specifico del partecipante: è sufficiente dimostrare un contributo apprezzabile e l'affectio societatis anche attraverso elementi indiretti e convergenti.
  • Chi impugna deve motivare specificamente le proprie censure e confrontarsi con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato: l'atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni del giudice di merito.
  • La comparazione di elementi identificativi (es. frame video vs. foto segnaletica) e la corrispondenza di soprannomi o riferimenti topografici, se coerenti e confermati, possono costituire riscontro idoneo all'identificazione dell'indagato.

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