Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/04/2024 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 14/03/2024 relativo a beni mobili, immobili, denaro, titoli e crediti per complessivi euro 1.044.000,00 riconducibili a operazioni ritenute finalizzate a rendere inefficace la riscossione coattiva dei debiti tributari della ditta individuale Guglietta Rita (debito erariale dichiarato euro 1.780.162,00). Due motivi: 1) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulla insufficienza degli indici a carico di Mattei, deducendo che gli acquisti di beni (veicoli) da Guglietta sarebbero avvenuti a prezzo superiore al mercato e con documentazione (perizie Sacar spa, cambiali, fatture) a dimostrazione dell'assenza di tornaconto illecito; 2) carenza di motivazione sul periculum in mora, ossia sull'urgenza e sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al periculum in mora perché nuovo rispetto alle deduzioni proposte davanti al tribunale del riesame e quindi non deducibile in cassazione. Quanto al motivo sul fumus commissi delicti, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: ha condiviso la motivazione del Tribunale del riesame che aveva ricostruito un complesso quadro indiziario (tempistica di costituzione della societa' Logistica Mattei s.r.l., coincidenza di sedi e personale tra societa' e la ditta individuale, continuita' gestionale, medesimita' dell'oggetto sociale, trasferimenti patrimoniali) idoneo a sostenere, in prospettiva prognostica, la rilevanza penale delle condotte e il dolo specifico finalizzato a sottrarsi al pagamento dei debiti tributari. Pertanto il ricorso per cassazione e' respinto; il ricorrente e' condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 D.Lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per operazioni fraudolente finalizzate a eludere obblighi tributari; la Corte ha ritenuto sussistenti indici di responsabilita' in relazione a tale fattispecie.
art. 648-ter cod. pen.
Richiamata come altra fattispecie penalmente rilevante connessa all'impiego di beni provento di reato; inserita nel quadro delle accuse relative al reimpiego e alla dismissione fraudolenta di beni.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto per valutare la presunta mancanza di motivazione; la Corte ha ricordato che la mancanza o la motivazione meramente apparente rientrano nelle violazioni di legge deducibili in cassazione.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
«il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso»
Norma evocata per spiegare l'ampiezza del potere del tribunale del riesame, ma la Corte ha precisato che detto potere non esonera l'interessato dall'onere di dedurre motivi di impugnazione.
art. 324, commi 4 e 7, cod. proc. pen.
Regolano il riesame cautelare e la possibilita' di presentare motivi anche successivamente; la Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che la facolta' di proporre motivi non equivale a inesistenza dell'obbligo di dedurre censure nell'atto di riesame.
art. 322 cod. proc. pen.
Individua i soggetti legittimati al riesame; la Corte ha richiamato il principio secondo cui i terzi interessati possono dedurre soprattutto titolarita' del bene e buona fede, ma non di regola contestare pienamente fumus e periculum al posto dell'indagato.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella disamina sull'onere di indicare i motivi di impugnazione; discussa l'applicabilita' alle impugnazioni cautelari e la giurisprudenza contrapposta sul tema.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata per ricordare che il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge; la Corte distingue tra vizio di motivazione inteso come violazione di legge e mera censura sulla valutazione logica dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, mancanza o nesistenza di motivazione, error in iudicando), richiamate come fondamento formale dei motivi proposti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del vincitore del giudizio di cassazione; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali.
art. 240 cod. pen.
Norma relativa alla confisca; citata nel contesto della disciplina del sequestro finalizzato alla confisca e delle esigenze di motivazione sul periculum in mora.
Massime di principio
- Il terzo interessato al sequestro (colui al quale le cose sono state sequestrate o che reclama la restituzione) di regola puo' dedurre la propria titolarita' del bene e la propria buona fede, ma non puo' sostituirsi all'indagato nel contestare compiutamente il fumus commissi delicti e il periculum in mora se non ha svolto tali censure nel riesame.
- In sede di riesame cautelare e' necessario formulare deduzioni critiche sul provvedimento impugnato: la facolta' di aggiungere motivi non equivale all'assenza dell'onere di dedurre ragioni di impugnazione; motivi non prospettati al riesame possono essere dichiarati nuovi e inammissibili in cassazione.
- Il giudice del riesame valuta il fumus sulla base della congruita' degli elementi esposti dall'accusa e dalle difese, senza instaurare un processo nel processo; la valutazione e' prognostica e deve essere fondata su elementi concreti che rendono plausibile la ricostruzione accusatoria.
- La manovra societaria (costituzione di nuove societa', coincidenza di sedi, trasferimento di beni, continuita' gestionale) costituisce elemento indiziario significativo per l'accertamento di operazioni fraudolente tese a sottrarre patrimonio ai creditori tributari, e la mera produzione di documentazione che evidenzi prezzi pagati o fatture non e' di per se' sufficiente a escludere il dolo elusivo.
- La carenza di motivazione sul periculum in mora, se non dedotta nel procedimento di riesame, non puo' essere recuperata in cassazione; pertanto le censure cautelari devono essere tempestivamente e specificamente prospettate.
- L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., pur ampliando il potere del tribunale del riesame di intervenire oltre i motivi dedotti, non annulla l'obbligo dell'interessato di formulare motivi di impugnazione; il potere di valutazione del giudice non legittima la totale assenza di critica difensiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →