Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo. Questione centrale: la ricorrente, terzo interessato con interessi meramente civilistici, si era avvalsa di un difensore non munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la dichiarazione di nomina e la procura erano ritenute irregolari perché prive di autentica della firma del difensore o di altro pubblico ufficiale, mancandone la prova della provenienza certa dell'atto. La Corte ha richiamato la consolidata distinzione tra nomina del difensore e procura speciale e la regola che per i terzi interessati occorre procura speciale per stare in giudizio e impugnare; ha escluso la possibilità di sanare il difetto con il termine ex art. 182, comma 2, c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che la mancanza di procura speciale per il terzo interessato comporta inammissibilità dell'impugnazione, rilevando l'irregolarità dell'atto di nomina/procura per assenza di autentica della firma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017 di aumentare la sanzione.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Richiede la procura speciale per le parti private diverse dall'imputato (es. terzi interessati) per poter stare in giudizio e proporre impugnazioni; la procura deve consentire la prova certa della provenienza dell'atto (autentica della firma o altro mezzo equivalente).
art. 96 cod. proc. pen.
Regola la nomina del difensore per l'imputato; richiede solo la semplice nomina e formalità di presentazione, distinta dall'onere di procura speciale imposto per i terzi interessati dall'art. 100.
art. 101 cod. proc. pen.
Disciplina la nomina del difensore per la persona offesa, richiedendo modalità semplificate di dichiarazione, distinta dall'istituto della procura speciale.
art. 183 cod. proc. civ.
Richiamato per analogia storica rispetto al processo civile, indica la forma della procura alle liti nel processo civile, sottolineando che per i terzi interessati nel processo penale l'onere di patrocinio si soddisfa con procura alle liti come nel processo civile.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore specifici poteri di impugnazione, evidenziando la differenza di titolarità tra il difensore nominato e il procuratore speciale.
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Norma civile che consente la regolarizzazione formale con termine, ma la Corte ha escluso la sua applicazione in sede penale per sanare la mancanza di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'eventuale sanzione in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare la ricorrente al pagamento della sanzione.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Introduce la facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo in caso di inammissibilità, utilizzata dalla Corte per fissare la sanzione commisurata alle ragioni dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha riferito che non sussiste assenza di colpa che giustifichi l'irrogazione della sanzione ridotta.
Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli) e giurisprudenza consolidata
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la distinzione tra nomina difensiva e procura speciale, e stabilisce che la nomina può valere come procura speciale solo se contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 100 c.p.p.; inoltre afferma l'impossibilità di sanare la mancanza di procura speciale con i termini civili.
Massime di principio
- I terzi interessati portatori di interessi meramente civilistici devono essere rappresentati da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. per poter proporre istanze di riesame o impugnazioni in materia di sequestro preventivo.
- La semplice nomina del difensore ai sensi degli artt. 96 e 101 c.p.p. non è sufficiente per i terzi interessati, a meno che la nomina non contenga espressamente tutti gli elementi costitutivi della procura speciale richiesti dall'art. 100 c.p.p.
- La procura speciale deve consentire la prova certa della provenienza dell'atto (autentica della firma, notaio, incaricato dell'ambasciata o altro mezzo equivalente); l'assenza di tale autenticazione può comportare l'inammissibilità della procedura.
- Il difetto di procura speciale non può essere sanato invocando il meccanismo del termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c.; in materia penale i termini per proporre impugnazioni sono perentori e non derogabili con richiamo al processo civile.
- Prima di proporre impugnazioni o istanze in nome di terzi interessati, verificare formalmente che la procura speciale sia correttamente conferita, firmata e, se necessario, autenticata; conservare documentazione che provi la provenienza certa dell'atto.
- In caso di inammissibilità per carenze formali rilevanti, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è cruciale assicurarsi della regolarità formale prima di procedere.
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