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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna (giudizio abbreviato per reato di spaccio ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990) lamentando l'inosservanza di legge per avere il giudice di merito omesso di valutare e statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990, nonostante la presenza, nella motivazione, di elementi indicativi di pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso riconoscendone l'ammissibilità e la fondatezza. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso la necessaria valutazione della pericolosità sociale dell'imputato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, come imposto dalla statuizione della Corte costituzionale n. 58/1995 e dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione relativa alla mancata espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata e il procedimento è stato rinviato al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona, per nuovo esame esclusivamente sul punto omesso. Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà accertare la sussistenza concreta della pericolosità sociale valutando i criteri dell'art. 133 cod. pen., conformandosi all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., con comparazione della situazione familiare se prospettata. Le restanti statuizioni della sentenza sono dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti (spaccio). La Corte conferma che i reati di cui all'art. 73 possono giustificare, in astratto, l'applicazione dell'espulsione ex art. 86, previo accertamento della pericolosità sociale.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86

    Prevede l'espulsione dello straniero condannato; la Corte ricorda che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 58/1995, l'art. 86 non impone più l'espulsione automatica ma richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale prima di applicare la misura.

  • Codice penale, art. 133

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e le circostanze rilevanti; la Corte dispone che l'accertamento della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione deve fondarsi sulle circostanze di cui all'art. 133.

  • Codice penale, art. 203, comma 2

    Richiamato nella sentenza come norma connessa ai criteri valutativi del giudice in tema di misure di sicurezza e pericolosità sociale (la Corte segnala il riferimento alle circostanze di cui all'art. 133).

  • Costituzione, art. 117

    Va rispettato nel giudizio di bilanciamento tra interesse dello Stato all'espulsione e diritti fondamentali del condannato in rapporto alle norme sovranazionali (es. CEDU).

  • CEDU, art. 8

    Diritto alla vita privata e familiare: deve essere preso in considerazione dal giudice nel valutare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai legami familiari del condannato.

  • Codice di procedura penale, art. 608

    Norma richiamata per la impugnazione per cassazione delle sentenze di condanna rese con rito abbreviato quando manca la statuizione sull'espulsione; la Corte conferma la strada impugnatoria corretta.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)

    Consente il rinvio al medesimo giudice in caso di annullamento; la Corte ordina il rinvio al GIP, in diversa persona fisica, per nuovo esame limitato.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Stabilisce l'irrevocabilità delle altre parti della sentenza: la Corte dichiara irrevocabili le parti non toccate dall'annullamento.

  • Codice di procedura penale, art. 680

    Richiamato per spiegare l'inapplicabilità del rimedio dell'appello del Pubblico Ministero innanzi al tribunale di sorveglianza in presenza di omessa statuizione sull'espulsione; la Corte indica la cassazione come rimedio utile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 58 del 24/02/1995

    Dichiarata l'illegittimità della parte dell'art. 86 che imponeva l'espulsione automatica senza accertamento della pericolosità sociale: impone al giudice un esame concreto prima di applicare l'espulsione.

Massime di principio

  • Quando il condannato è uno straniero per reati di stupefacenti, il giudice non può disporre l'espulsione automaticamente: deve prima accertare la pericolosità sociale sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen.
  • Se il giudice omette la valutazione sulla pericolosità sociale e quindi sulla possibile espulsione, il pubblico ministero può impugnare la sentenza con ricorso per cassazione (art. 608 c.p.p.); l'omissione è motivo di annullamento limitato con rinvio.
  • Nel riesame il giudice deve bilanciare il potenziale pericolo sociale con i diritti fondamentali del soggetto (in particolare art. 8 CEDU) e considerare eventuali legami familiari e altre circostanze personali e sociali richieste dall'art. 133 cod. pen.
  • La decisione sulla misura di sicurezza dell'espulsione può essere pronunciata contestualmente alla sentenza di condanna, ma solo dopo un concreto e motivato accertamento della pericolosità sociale; in mancanza la statuizione è viziata.
  • L'annullamento per omissione riguarda solo la parte relativa alla mancata statuizione sull'espulsione: le altre statuizioni di condanna restano in genere irrevocabili salvo specifiche ragioni processuali.

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