Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per mancata sostituzione della pena dell'arresto con la sanzione sostitutiva pecuniaria; il ricorrente deduce violazione degli artt. 56‑quater legge n. 689/1981 e 545‑bis c.p.p. in quanto la Corte d'appello avrebbe rigettato l'istanza per presunta inosservanza delle prescrizioni dell'art. 545‑bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria. Ha osservato che al momento della sentenza di primo grado e della proposizione dell'appello la sostituzione non richiedeva il consenso dell'imputato né procura speciale del difensore; successivamente è intervenuto il d.lgs. 19/03/2024 n.31 che ha modificato la disciplina (introducendo l'obbligo di consenso ai fini dell'applicazione in appello). Pertanto la sentenza impugnata è annullata solo sulla parte relativa al rifiuto della sanzione sostitutiva e la questione è rimessa ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuova valutazione. Le statuizioni di condanna sostanziali confermate in precedenza restano operative salvo quanto annullato.
Norme richiamate
art. 56‑quater legge n. 689/1981
Disciplina la possibilità di sostituire l'arresto con una sanzione pecuniaria; nella fattispecie è stata invocata per ottenere la sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione pecuniaria
art. 545‑bis cod. proc. pen.
Nella versione vigente al momento della decisione di primo grado e della proposizione dell'appello non richiedeva il consenso dell'imputato né procura speciale del difensore per la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere necessaria tale forma di consenso basandosi su disposizioni intervenute successivamente
d.lgs. 19/03/2024, n. 31 (e art. 598‑bis cod. proc. pen., commi 1‑bis e 1‑quater)
Ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello prevedendo ora la necessità di acquisire il consenso dell'imputato anche tramite difensore munito di procura speciale; tale innovazione è successiva alla proposizione dell'appello e non poteva essere invocata per giustificare il rigetto dell'istanza presentata anteriormente
Massime di principio
- Alla valutazione di istanze di sostituzione di pene brevi presentate in appello occorre guardare alla normativa vigente al momento della proposizione dell'appello e della sentenza di primo grado, non a interventi legislativi successivi che modificano i requisiti formali
- Se la normativa applicabile al momento della proposizione dell'istanza non richiede il consenso dell'imputato o la procura speciale del difensore, il rifiuto della richiesta in appello per mancanza di tale consenso è viziato
- Le modifiche legislative sopravvenute possono incidere sulla disciplina delle pene sostitutive in appello; tuttavia il loro effetto retroattivo è limitato: il giudice di merito non può basare il rigetto di una istanza già proposta su requisiti introdotti dopo
- In casi analoghi il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio alla corte d'appello per riesame specifico della richiesta di sostituzione, salvo che permangano altri vizi
- Per evitare contestazioni procedurali, il difensore dovrebbe comunque verificare e, quando richiesto dall'assetto normativo vigente, acquisire il consenso espresso dell'imputato e/o procura speciale per la presentazione di istanze che incidono sulla persona
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