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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35301/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione il decreto con cui il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento disposto in esecuzione di un decreto di espulsione del Prefetto, eseguito presso il centro di permanenza per i rimpatri. I motivi erano tre: con il primo deduceva violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che, essendo pendente una domanda di protezione internazionale, la convalida avrebbe dovuto essere svolta dal tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 142/2015 e non dal Giudice di pace; con il secondo lamentava nullità del provvedimento per motivazione apparente e violazione dell'art. 135 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., poiché il giudice non aveva esaminato le deduzioni contenute nella memoria; con il terzo, che non risulta specificamente sviluppato nel testo riportato, il ricorso era articolato in via generale in tre censure. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda di protezione internazionale era stata presentata dopo l'annullamento del precedente trattenimento e del correlato decreto di respingimento, sicché il nuovo trattenimento era riconducibile all'art. 14 d. lgs. 286/1998 e la competenza per la convalida spettava al Giudice di pace. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il provvedimento di convalida era del tutto immotivato, essendo un mero richiamo all'art. 13 T.U.I. privo di una reale argomentazione sui presupposti di legge e quindi affetto da motivazione solo apparente. Il testo non consente di ricostruire ulteriori contenuti del terzo motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo, e ha dichiarato assorbito o comunque non esaminato ulteriormente il restante motivo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il decreto di convalida impugnato, rilevando che il processo non poteva essere proseguito per l'intervenuta scadenza del termine perentorio per la convalida del trattenimento. Non ha regolato le spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale; ha precisato che la liquidazione del compenso al difensore deve avvenire secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato dinanzi al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    violazione delle norme sulla competenza

    è la norma processuale invocata per denunciare l'erronea individuazione del giudice competente a provvedere sulla convalida del trattenimento

  • art. 6 d. lgs. 142/2015

    se la domanda di protezione internazionale è presentata quando il richiedente è già trattenuto e vi sono indici di strumentalità/dilazione, il trattenimento prosegue sulla base di un nuovo decreto questorile e la convalida compete al tribunale; la presentazione della domanda radica la competenza della sezione specializzata solo per quel diverso titolo di trattenimento

  • artt. 13 e 14 d. lgs. 286/1998

    regolano il trattenimento finalizzato all'espulsione/rimpatrio e la relativa convalida da parte del giudice di pace

  • art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998

    il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive

    la convalida deve essere pronunciata con decreto motivato entro un termine perentorio e il controllo del giudice è limitato ai presupposti di legittimità e proporzionalità della misura

  • art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998

    è richiamato per il regime temporale del trattenimento e per la sospensione dei termini in caso di nuovo trattenimento ex art. 6 d. lgs. 142/2015

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione apparente del decreto

  • art. 111 Cost.

    richiede una motivazione effettiva e percepibile del provvedimento giurisdizionale

  • art. 13 Cost.

    il trattenimento incide sulla libertà personale e, quindi, il controllo giurisdizionale deve essere rigoroso, in ragione della riserva assoluta di legge

  • articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    concorrono, insieme alla disciplina unionale, a imporre un controllo giudiziale effettivo sulla legittimità del trattenimento

  • articolo 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    la Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla necessità del controllo giurisdizionale dei presupposti del trattenimento

  • articolo 9, paragrafi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    richiamato per il quadro unionale del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale

  • articolo 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013

    richiamato per il quadro unionale del trattenimento collegato alla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito

  • d.P.R. n. 115/2002, artt. 82, 83, comma 2, e 133

    disciplinano il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso al difensore; l'art. 133 non si applica alla soccombenza di un'amministrazione statale

  • Cass. 11859/2022

    richiamata a supporto del principio secondo cui la domanda di protezione internazionale, se presentata mentre il trattenimento è in corso per un diverso titolo, può radicare la competenza del tribunale sulla nuova convalida

  • Cass. 24584/2020

    richiamata per il carattere limitato del giudizio di convalida ex art. 14, comma 4, T.U.I.

  • Cass. 22775/2022

    richiamata per il carattere limitato del giudizio di convalida ex art. 14, comma 4, T.U.I.

  • Cass. 18227/2022

    richiamata per il principio del controllo rigoroso sulla specificità dei motivi a sostegno del trattenimento

  • Cass. 6064/2019

    richiamata per il controllo giurisdizionale sulla legittimità del trattenimento

  • Cass. 18748/2015

    richiamata per il controllo giurisdizionale sulla legittimità del trattenimento

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per il concetto di motivazione apparente, ossia motivazione solo graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio

  • Cass. 22232/2016

    richiamata sul vizio di motivazione apparente

  • Cass. 13977/2019

    richiamata sul vizio di motivazione apparente

  • Cass. 11028/2009

    richiamata sul patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del difensore

  • Cass. 23007/2010

    richiamata sul patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del difensore

  • Cass. 18583/2012

    richiamata per l'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 alla soccombenza di una amministrazione statale

  • Cass. 22882/2018

    richiamata per l'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 alla soccombenza di una amministrazione statale

  • Cass. 30876/2018

    richiamata per l'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 alla soccombenza di una amministrazione statale

  • Cass. 19299/2021

    richiamata per l'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 alla soccombenza di una amministrazione statale

  • Cass., Sez. U., 24413/2021

    richiamata per l'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 alla soccombenza di una amministrazione statale

Massime di principio

  • Nel trattenimento dello straniero finalizzato al rimpatrio, la convalida del giudice ha oggetto circoscritto alla verifica dei presupposti legali, della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura; il provvedimento deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
  • Quando la domanda di protezione internazionale è presentata mentre il trattenimento è già in corso per un diverso titolo e la legge prevede un nuovo decreto questorile per sospetta strumentalità, la competenza sulla convalida si sposta al tribunale solo per il nuovo titolo di trattenimento; se invece il nuovo trattenimento è autonomamente disposto ex art. 14 T.U.I., la competenza resta al giudice di pace.
  • Il controllo giurisdizionale sul trattenimento deve essere rigoroso perché la misura incide sulla libertà personale; il giudice deve verificare d'ufficio i presupposti di legittimità risultanti dagli atti, anche alla luce del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali.
  • La motivazione è apparente, e quindi viziata da nullità rilevante come violazione di legge, quando si risolve in un richiamo generico alla norma applicata senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In caso di cassazione senza rinvio per intervenuta scadenza del termine per la convalida, il processo non è ulteriormente proseguibile; per le spese del patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole speciali di liquidazione del compenso al difensore, non la condanna ex art. 133 d.P.R. 115/2002 contro un'amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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