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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8765/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'opposizione proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso il rigetto della richiesta di ammissione del proprio credito nello stato passivo di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240-bis c.p.). Il GIP si era dichiarato incompetente e aveva indicato quale giudice competente il Tribunale del riesame; il Tribunale del riesame, ritenendo a sua volta di essere incompetente in favore del giudice che ha disposto la confisca, ha sollevato conflitto negativo di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto affermando la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni (ossia il giudice che ha emesso il decreto di sequestro e, in caso di provvedimento collegiale, il giudice delegato nominato), per decidere sull'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159. La Corte ha motivato che l'assegnazione della competenza deve seguire il collegamento funzionale tra la decisione di confisca e la verifica dei crediti, conformandosi alla finalità e alla disciplina trasposta dalla normativa preventiva nel contesto penale; ha inoltre rifiutato l'argomento secondo cui la necessità di un giudice collegiale imporrebbe l'attribuzione al Tribunale del riesame, ritenendo compatibile la decisione a favore del giudice che ha disposto la confisca e non ravvisando un vulnus insuperabile al principio di terzietà.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59, comma 6

    l'opposizione sia proposta "mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione"

    La norma, originariamente riferita alla materia della prevenzione, è stata assunta come parametro interpretativo: la Corte ritiene che l'assetto attributivo della competenza debba essere trasposto al caso di confisca penale, individuando quale giudice competente quello che ha applicato/disposto la misura ablativa (la confisca).

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 104-bis, comma 1-ter

    "nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"

    Attribuisce al giudice che ha emesso il decreto di sequestro (o al giudice delegato, se il provvedimento è collegiale) i compiti del giudice delegato nella procedura; la Corte ritiene che ciò supporti l'assegnazione all'istesso giudice anche della cognizione dell'opposizione ex art. 59, comma 6, nel contesto penale.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 104-bis, comma 1-quater

    "Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240 bis del c.p. ... si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"

    Stabilisce il richiamo delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 anche ai casi di confisca penale ex art. 240-bis, giustificando l'applicazione integrata delle regole sulla verifica dei crediti e sulla competenza dettate per la prevenzione.

  • codice penale - art. 240-bis

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari; il richiamo a tale disposizione identifica l'ambito sostanziale (confisca penale) nel quale si inserisce la questione di competenza.

  • codice di procedura penale - art. 34, comma 2-bis

    "Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare"

    La norma è richiamata per evidenziare che, quando il GIP ha esercitato funzioni nella fase delle indagini preliminari, non può poi svolgere talune funzioni decisorie nel merito, contribuendo a garantire che l'opposizione non sia decisa dallo stesso giudice che ha già pronunciato in altro ruolo; ciò comunque non ostacola l'attribuzione della competenza al giudice che ha disposto la confisca.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 57, comma 2

    La collocazione dell'udienza di verifica dei crediti a valle della definizione del giudizio di primo grado è richiamata per argomentare che la verifica è funzionalmente collegata alla decisione di confisca e dunque coerente con l'attribuzione di competenza al giudice che ha disposto la confisca.

Massime di principio

  • In procedure penali di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240-bis c.p.), l'opposizione del creditore ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 va decisa dal giudice che ha disposto la confisca (il giudice che ha emesso il decreto di sequestro o, se il provvedimento è collegiale, il giudice delegato).
  • La scelta di attribuire la cognizione al giudice che ha disposto la confisca nasce dal nesso funzionale tra la decisione di confisca e la verifica dei crediti: il giudice che ha trattato la confisca dispone delle conoscenze necessarie per valutare l'opposizione.
  • L'esigenza di collegialità non basta di per sé a trasferire la competenza al Tribunale del riesame; l'eventuale composizione collegiale può essere rispettata nei casi in cui il provvedimento sia stato emesso da organo collegiale (giudice delegato membro del collegio).
  • Se il sequestro è stato emesso dal GIP, l'art. 34, comma 2-bis, evita che lo stesso magistrato svolga talune funzioni successive, garantendo comunque che la cognizione sull'opposizione resti nell'ambito del giudice che ha disposto la confisca sul piano istituzionale.
  • In caso di dubbi sulla competenza, è opportuno sollevare tempestivamente il conflitto di competenza o chiedere chiarimenti procedurali; la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare il criterio del legame funzionale con la confisca piuttosto che la semplice ricerca di un organo collegiale quale Tribunale del riesame.
  • Per il creditore escluso dallo stato passivo, conviene proporre l'opposizione davanti al giudice che ha disposto la confisca o, in mancanza di certezze, dedurre espressamente la competenza e, se necessario, chiedere la risoluzione del conflitto, avendo la Cassazione confermato tale orientamento.

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