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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8623/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la scarcerazione per decorso del termine massimo di custodia cautelare ovvero la sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva. Ha contestato il calcolo del termine massimo sostenendo che le sospensioni non erano state comunicate nei termini di legge al detenuto e al suo difensore e che, in ogni caso, le modifiche normative intervenute (legge n. 147/2021 e legge n. 134/2021) avrebbero reso non computabili tali eventi sospensivi o avrebbero introdotto limiti di procedibilità che avrebbero determinato la nullità del procedimento e la liberazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sospensioni del termine di custodia cautelare erano state comunicate contestualmente alla comunicazione della sentenza di gravame, pertanto non sussisteva la censura sulla mancata comunicazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità immediata delle previsioni della legge n. 147/2021 nella misura invocata dal ricorrente e ha osservato che la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021 (art. 2, comma 2, art. 344-bis c.p.p.) si applica solo ai reati commessi dal 1 gennaio 2020, mentre i fatti contestati al Bellucci risalgono ad epoca anteriore; perciò le censure fondate su tali norme non erano pertinenti. Ha confermato quindi il rigetto della richiesta di scarcerazione/sostituzione della misura, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e ha disposto gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 147 del 2021 (riforma della giustizia)

    La Corte ha ritenuto che dal testo della legge non emergano disposizioni che, in via immediata, rendano non computabili gli eventi di sospensione contestati; quindi la richiamata norma non escludeva l'effetto delle sospensioni computate dalla Corte di appello.

  • legge n. 134 del 2021

    art. 2, comma 3 (riferimento all'applicazione temporale)

    La disposizione che introduce termini perentori per i giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.) si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020; perciò non è applicabile al caso di specie, i cui fatti sono anteriori.

  • art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 134/2021)

    La Corte ha ritenuto non pertinente la richiamata disciplina in quanto la sua applicazione è limitata temporalmente ai reati commessi da data successiva a quella prevista dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto per i ricorsi inammissibili

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di comunicazione relativi allo stato di detenzione in conseguenza della sentenza; la Corte ha ordinato alla Cancelleria di procedere secondo questa norma.

Massime di principio

  • Le sospensioni del termine massimo di custodia cautelare, se formalmente disposte e comunicate, prorogano il termine di detenzione e devono essere verificate con la documentazione processuale: l'assenza di comunicazione tempestiva è una questione fattuale che va provata dal ricorrente.
  • Le modifiche legislative non si applicano retroattivamente salvo espressa previsione; quando una norma di riforma stabilisce una decorrenza o limiti temporali, occorre verificare l'operatività per i fatti commessi anteriormente alla data indicata.
  • Le nuove regole sui termini per la celebrabilità dei giudizi di impugnazione (es. art. 344-bis introdotto dalla legge n. 134/2021) possono essere limitate temporalmente e non incidere sui procedimenti relativi a reati anteriori alla data di efficacia indicata dalla legge.
  • La richiesta di sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva richiede un cambiamento del quadro cautelare o dei fatti (es. attenuazione della gravità, mutamento delle esigenze cautelari); una condanna intervenuta a carico dell'imputato per reati gravi e di natura associativa ostacola tale sostituzione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale formulare censure fondate su errori di diritto o vizi formali rilevanti; memorie generiche o affermazioni di fatto prive di documentazione probatoria possono portare all'inammissibilità del ricorso.

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