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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8619/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur dichiarando estinti per prescrizione molti reati, confermava la responsabilità del Touati quanto al capo 23) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e rifiutava il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex comma 5. Lamentava errata applicazione della norma e carenze della motivazione: la condanna si fonderebbe su una sola intercettazione senza indicazione del quantitativo, il compenso di 200 euro sarebbe troppo esiguo per una intermediazione su un chilogrammo di eroina e mancerebbero elementi sulla qualità e principio attivo della sostanza per escludere la lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione congrua, richiamando una conversazione intercettata del 5/10/2007 in cui si parlava di possibile acquisto di un chilogrammo di eroina e si menzionava una precedente mediazione per un chilo remunerata con 200 euro. I giudici di merito hanno valorizzato il termine usato dagli interlocutori (che designava abitualmente un chilogrammo) e la natura dei traffici del coindagato Jemli per desumere la quantità rilevante; per tali ragioni è stata esclusa l'applicabilità della fattispecie attenuata ex comma 5 art. 73. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    non presente nel testo integrale della sentenza

    La norma prevede l'ipotesi attenuata per la cessione di modiche quantità o per fattispecie di lieve entità. I giudici hanno ritenuto che, alla luce delle intercettazioni e del contesto investigativo, la quantità e le modalità (mediazione su quantitativi dell'ordine del chilogrammo) escludevano l'applicabilità della attenuazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    non riportata testualmente

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento utilizzato per valutare l'assenza di colpa nell'avere proposto il ricorso; non essendo ravvisabili elementi di malafede o grave negligenza, la Corte comunque applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in misura equitativa.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 è necessario che dal materiale probatorio emerga chiaramente la modicità della quantità o l'assenza di rilevante incidenza sociale del fatto; elementi indiziari che indicano traffici abituali su più ampi quantitativi ostano al riconoscimento dell'attenuante.
  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto concreto: la terminologia ricorrente tra indagati e il riferimento a precedenti scambi possono essere utilizzati dai giudici per desumere la quantità e la natura del traffico, purché la valutazione sia congrua e logicamente motivata.
  • La quantificazione del compenso percepito per una mediazione può costituire elemento indiziario significativo sulla consistenza del quantitativo trattato; un compenso che, alla luce delle prassi investigative e del contesto, sia incompatibile con una mera cessione di poche decine di grammi orienta verso la presenza di quantitativi rilevanti.
  • In sede di cassazione le censure meramente di fatto (contraddittorietà o insufficienza della valutazione probatoria), ove la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica, non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso; la Corte di cassazione interviene principalmente per questioni di diritto o per vizi evidenti della motivazione.
  • Chi propone ricorso privo di prospettive di successo rischia, in caso di inammissibilità, di essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente le prospettive giuridiche e probatorie prima di impugnare.

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