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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8611/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la dichiarazione di responsabilità per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983) per gli anni 2013-2014. Il ricorrente contestava: 1) l'erronea applicazione della norma perché non sarebbe stata provata la corresponsione delle retribuzioni (furono corrisposti solo "acconti") e quindi non sarebbe dimostrato che le ritenute non versate superassero la soglia di punibilità di euro 10.000 annui; 2) l'inosservanza degli artt. 42, 43 e 45 c.p. e la mancata valutazione di una causa di forza maggiore o dell'assenza del dolo in ragione della grave crisi aziendale e della liquidazione coatta amministrativa; 3) vizio di motivazione e erronea determinazione della pena (presunta incoerenza sul minimo edittale e sulle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'annualità 2013; 2) respinto il ricorso per il resto, confermando la responsabilità per omissioni riferite all'anno 2014 (in particolare i contributi omessi nei mesi di gennaio e febbraio 2014 non sono estinti per prescrizione); 3) ritenuto infondati i motivi relativi alla forza maggiore/eccesso di difficoltà economiche e all'assenza del dolo; 4) precisato che la documentazione probatoria (ruolini paga, testimonianze e modelli analizzati nel giudizio) era sufficiente a dimostrare l'esborso e la mancanza di versamento dei contributi; 5) annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al 2013, determinando la pena residua in mesi due di reclusione e euro 100,00 di multa per il resto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1983 (conv. L. 638/1983)

    introduzione della soglia di punibilita' di euro 10.000,00 annui e struttura unitaria della fattispecie come consumazione prolungata nell'anno

    La Corte interpreta la norma nel senso che il reato si consuma quando, a partire da gennaio, le omissioni non versate superano la soglia di 10.000 euro nell'anno o con le ulteriori omissioni nel medesimo anno come reato unitario a consumazione prolungata; il momento consumativo rileva anche ai fini della prescrizione

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 8 (art. 3, comma 6)

    modifica del comma 1-bis dell'art. 2 introducendo la soglia di punibilita' di 10.000 euro

    La modifica è applicabile retroattivamente come norma piu' favorevole quando l'omissione annuale non ha superato la soglia; quando la soglia e' superata va confrontata con la normativa previgente per la prescrizione

  • art. 2, comma 4 c.p.

    principio della norma piu' favorevole

    Per i fatti pregressi va applicata la disciplina piu' favorevole al reo: se l'omissione annuale non ha superato 10.000 euro si applica la nuova previsione

  • artt. 157 e 161 c.p.p.

    Sono utilizzati per dichiarare estinto per prescrizione il reato relativo all'annualita' 2013

  • art. 51 c.p.

    scriminante per adempimento di un dovere/esercizio di un diritto

    La Corte esclude che la scelta del datore di lavoro di privilegiare il pagamento delle retribuzioni rispetto al versamento delle ritenute possa scriminare l'omissione contributiva

  • art. 45 c.p.

    La Corte ribadisce che la crisi economica o la liquidazione coatta amministrativa, di per sé, non costituiscono forza maggiore rilevante penalmente; occorre l'assoluta e incolpevole impossibilita' di adempiere che esuli dal dominio dell'agente

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena

    Usato per giustificare la determinazione della pena entro il medio edittale e la motivazione sufficiente quando la pena concreta e' nella fascia media

  • modelli DM10 / DMAG (documentazione INPS)

    i modelli telematici possono costituire prova della corresponsione delle retribuzioni

    La giurisprudenza ammette che l'invio telematico dei modelli (DMAG per agricoli e analoghi DM10) possa provare la corresponsione delle retribuzioni; in mancanza, possono essere valutati anche ruolini paga e testimonianze

Massime di principio

  • La soglia di punibilita' di 10.000 euro annui, introdotta dal d.lgs. 8/2016, modifica il momento consumativo dell'omissione contributiva: una volta superata la soglia nell'anno si configura un reato unitario a consumazione prolungata;
  • Per i fatti anteriori alla riforma, se l'omissione annuale non supera 10.000 euro si applica la norma piu' favorevole; se supera, la normativa previgente puo' essere rilevante ai fini della prescrizione;
  • La prova della corresponsione delle retribuzioni puo' essere documentale (DM10/DMAG, ruolini paga) e/o testimoniale; l'assenza di un singolo modello non esclude la prova complessiva offerta in giudizio;
  • La crisi economica dell'impresa o il fallimento/liquidazione coatta amministrativa, di regola, non integrano la causa di forza maggiore penalmente rilevante per escludere la responsabilita' nell'omesso versamento: serve l'assoluta e incolpevole impossibilita' di adempiere che esuli dal dominio dell'agente;
  • La scelta imprenditoriale di destinare le risorse al pagamento degli emolumenti anziche' al versamento delle ritenute non esime dall'obbligo contributivo e puo' integrare il dolo generico richiesto per il reato;
  • In presenza di prescrizione parziale relativa ad annualita' diverse, la sentenza di annullamento parziale comporta la rideterminazione della pena residua per le posizioni non estinte;

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