Cassazione Penale, Sentenza n. 8611/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la dichiarazione di responsabilità per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983) per gli anni 2013-2014. Il ricorrente contestava: 1) l'erronea applicazione della norma perché non sarebbe stata provata la corresponsione delle retribuzioni (furono corrisposti solo "acconti") e quindi non sarebbe dimostrato che le ritenute non versate superassero la soglia di punibilità di euro 10.000 annui; 2) l'inosservanza degli artt. 42, 43 e 45 c.p. e la mancata valutazione di una causa di forza maggiore o dell'assenza del dolo in ragione della grave crisi aziendale e della liquidazione coatta amministrativa; 3) vizio di motivazione e erronea determinazione della pena (presunta incoerenza sul minimo edittale e sulle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'annualità 2013; 2) respinto il ricorso per il resto, confermando la responsabilità per omissioni riferite all'anno 2014 (in particolare i contributi omessi nei mesi di gennaio e febbraio 2014 non sono estinti per prescrizione); 3) ritenuto infondati i motivi relativi alla forza maggiore/eccesso di difficoltà economiche e all'assenza del dolo; 4) precisato che la documentazione probatoria (ruolini paga, testimonianze e modelli analizzati nel giudizio) era sufficiente a dimostrare l'esborso e la mancanza di versamento dei contributi; 5) annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al 2013, determinando la pena residua in mesi due di reclusione e euro 100,00 di multa per il resto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1983 (conv. L. 638/1983)
introduzione della soglia di punibilita' di euro 10.000,00 annui e struttura unitaria della fattispecie come consumazione prolungata nell'anno
La Corte interpreta la norma nel senso che il reato si consuma quando, a partire da gennaio, le omissioni non versate superano la soglia di 10.000 euro nell'anno o con le ulteriori omissioni nel medesimo anno come reato unitario a consumazione prolungata; il momento consumativo rileva anche ai fini della prescrizione
d.lgs. 15/01/2016 n. 8 (art. 3, comma 6)
modifica del comma 1-bis dell'art. 2 introducendo la soglia di punibilita' di 10.000 euro
La modifica è applicabile retroattivamente come norma piu' favorevole quando l'omissione annuale non ha superato la soglia; quando la soglia e' superata va confrontata con la normativa previgente per la prescrizione
art. 2, comma 4 c.p.
principio della norma piu' favorevole
Per i fatti pregressi va applicata la disciplina piu' favorevole al reo: se l'omissione annuale non ha superato 10.000 euro si applica la nuova previsione
artt. 157 e 161 c.p.p.
Sono utilizzati per dichiarare estinto per prescrizione il reato relativo all'annualita' 2013
art. 51 c.p.
scriminante per adempimento di un dovere/esercizio di un diritto
La Corte esclude che la scelta del datore di lavoro di privilegiare il pagamento delle retribuzioni rispetto al versamento delle ritenute possa scriminare l'omissione contributiva
art. 45 c.p.
La Corte ribadisce che la crisi economica o la liquidazione coatta amministrativa, di per sé, non costituiscono forza maggiore rilevante penalmente; occorre l'assoluta e incolpevole impossibilita' di adempiere che esuli dal dominio dell'agente
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena
Usato per giustificare la determinazione della pena entro il medio edittale e la motivazione sufficiente quando la pena concreta e' nella fascia media
modelli DM10 / DMAG (documentazione INPS)
i modelli telematici possono costituire prova della corresponsione delle retribuzioni
La giurisprudenza ammette che l'invio telematico dei modelli (DMAG per agricoli e analoghi DM10) possa provare la corresponsione delle retribuzioni; in mancanza, possono essere valutati anche ruolini paga e testimonianze
Massime di principio
- La soglia di punibilita' di 10.000 euro annui, introdotta dal d.lgs. 8/2016, modifica il momento consumativo dell'omissione contributiva: una volta superata la soglia nell'anno si configura un reato unitario a consumazione prolungata;
- Per i fatti anteriori alla riforma, se l'omissione annuale non supera 10.000 euro si applica la norma piu' favorevole; se supera, la normativa previgente puo' essere rilevante ai fini della prescrizione;
- La prova della corresponsione delle retribuzioni puo' essere documentale (DM10/DMAG, ruolini paga) e/o testimoniale; l'assenza di un singolo modello non esclude la prova complessiva offerta in giudizio;
- La crisi economica dell'impresa o il fallimento/liquidazione coatta amministrativa, di regola, non integrano la causa di forza maggiore penalmente rilevante per escludere la responsabilita' nell'omesso versamento: serve l'assoluta e incolpevole impossibilita' di adempiere che esuli dal dominio dell'agente;
- La scelta imprenditoriale di destinare le risorse al pagamento degli emolumenti anziche' al versamento delle ritenute non esime dall'obbligo contributivo e puo' integrare il dolo generico richiesto per il reato;
- In presenza di prescrizione parziale relativa ad annualita' diverse, la sentenza di annullamento parziale comporta la rideterminazione della pena residua per le posizioni non estinte;
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