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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8620/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oliveto, legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica Los Tigres ASD, era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, incassato somme e poi restituito parte degli importi in contanti in concorso con altri. In cassazione ha dedotto violazione e errata applicazione dell'art. 8 e dell'art. 43 cod. pen., oltre a contraddittorietà e illogicità della motivazione: sosteneva che le restituzioni fossero compiute esclusivamente per ottenere sponsorizzazioni e non per consentire l'evasione fiscale (mancanza del dolo specifico previsto dall'art. 8) e che le rassicurazioni ricevute dal coimputato Novelli avrebbero dovuto escludere la consapevolezza del carattere illecito delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero correttamente ricostruito i fatti: la ricorrente aveva ripetutamente partecipato allo schema consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella restituzione di parte delle somme, comprendendo la finalità delle restituzioni e la falsità degli espedienti. La Corte ha affermato che il reato sussiste anche quando alla finalità evasiva si accompagni un'altra finalità (es. ottenere sponsorizzazioni), poiché il dolo specifico può essere costituito anche dal dolo eventuale o dall'accettazione del rischio che l'operazione serva all'evasione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ha interpretato che il "dolo specifico" richiesto dalla norma (voler consentire a terzi l'evasione fiscale) può ricorrere anche quando coesista un'altra finalità (es. ottenere sponsorizzazioni); è sufficiente il dolo eventuale o l'accettazione del rischio che l'operazione serva all'evasione.

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per la responsabilità in concorso: la ricorrente ha agito secondo uno schema ripetuto e in concorso con altri (Novelli, Caprili), partecipando materialmente alle operazioni illecite.

  • art. 43 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura: la presenza di motivazioni ulteriori o prevalenti nella condotta (es. ottenere sponsorizzazioni) non esclude la configurabilità del reato quando sussista comunque il dolo diretto o eventuale rivolto all'evasione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la mancata fondatezza ha determinato l'applicazione delle conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • La presenza di una finalità 'legittima' o diversa (es. ottenere sponsorizzazioni) non esclude automaticamente la responsabilità per reati tributari se dall'insieme degli elementi emerge che l'agente ha accettato o compreso il rischio che le operazioni servissero all'evasione fiscale.
  • Il dolo specifico previsto per i reati tributari può essere desunto anche sotto forma di dolo eventuale: l'accettazione del rischio che l'operazione favorisca l'evasione è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo.
  • La partecipazione ripetuta a uno schema fraudolento, unitamente a conoscenza e attiva collaborazione nelle modalità (es. emissione di fatture false, restituzione di somme in contanti), rafforza la presunzione di consapevolezza e dolo.
  • Le rassicurazioni fornite da terzi non escludono la responsabilità se successivamente l'agente comprende la reale natura illecita dell'operazione e continua a parteciparvi.
  • In sede di Cassazione, censure già valutate e rigettate in merito ai fatti e al diritto possono comportare l'inammissibilità del ricorso se ritenute meramente reiterative; ciò può comportare l'obbligo di spese processuali e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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