Cassazione Penale, Sentenza n. 8614/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio di euro 1.625,00. Denuncia il vizio di motivazione per carenza assoluta, poiché il giudice del riesame si è limitato a sostenere la "finalità probatoria" del sequestro senza indicare quale specifica finalità probatoria giustificasse la misura né il nesso concreto tra la somma sequestrata e il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro del P.M. fosse privo di adeguata motivazione circa la finalità probatoria perseguita e che il giudice del riesame non potesse supplire attribuendo di propria iniziativa specifiche finalità non indicate dall'organo dell'accusa. Alla luce della giurisprudenza consolidata, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che il decreto di sequestro limitatamente alla somma di euro 1.625,00 e ha disposto la restituzione della somma a favore di Immacolata Livrieri.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Rilevante come norma sostanziale in relazione al reato di detenzione e spaccio di stupefacenti che ha giustificato le indagini; il sequestro era motivato dalla contestata responsabilità ai sensi di questa norma
Codice penale, art. 697
Norma procedurale penale citata nel procedimento; contestazione relativa ai reati per i quali è stato disposto il sequestro
Sezioni Unite, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 (P.M. in proc. Botticelli e altri)
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere una motivazione, ancorché concisa, che specifichi la finalità perseguita ai fini dell'accertamento dei fatti
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017 (Gigante)
Affermato che la mancanza di motivazione sulla finalità probatoria del sequestro di denaro determina l'annullamento del provvedimento; il denaro rinvenuto non è automaticamente profitto del reato
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 (P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua)
Principio che il giudice del riesame non può supplire, di propria iniziativa, alla mancata indicazione da parte del P.M. delle ragioni concrete della finalità probatoria; è illegittimo integrare il titolo cautelare mediante invenzione di scelte discrezionali dell'accusa
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche sinteticamente, la specifica finalità probatoria per la quale si ritiene necessaria l'acquisizione dell'oggetto; la mera indicazione generica della "finalità probatoria" è insufficiente
- Se il pubblico ministero omette di motivare concretamente la finalità del sequestro, il giudice del riesame non può sanare tale omissione formulando ex novo le finalità: l'inerzia del P.M. porta all'annullamento del provvedimento
- Il ritrovamento di denaro non è automaticamente equiparabile al profitto del reato di spaccio: è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività delittuosa
- In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare la genericità della motivazione e chiedere l'annullamento senza rinvio o la restituzione, mentre l'accusa deve rendere esplicite le ragioni probatorie già nel decreto o nell'udienza di riesame
- Per evitare l'annullamento, il P.M. deve indicare elementi concreti che colleghino la somma sequestrata ai fatti (es. modalità di conservazione, taglio delle banconote, connessioni con materiale per il confezionamento, comportamenti degli indagati) e non appellarsi a deduzioni generiche
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