Cassazione Civile, Ordinanza n. 21984/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di oltre due milioni di euro, con prelazione ipotecaria, fondato su un contratto di mutuo fondiario stipulato in bonis con una banca poi sottoposta a procedura di risoluzione e quindi oggetto di successive cessioni del rapporto. Il credito era stato escluso nel progetto di stato passivo per asserita violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995; in sede di opposizione ex art. 98 l. fall. la ricorrente aveva chiesto l’ammissione del credito come fondiario o, in subordine, la sua riqualificazione o conversione in mutuo ipotecario ordinario. Il Tribunale aveva però rigettato l’opposizione perché mancava prova assoluta della titolarità del credito in capo alla ricorrente: non erano stati prodotti né il contratto di cessione né l’avviso di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, e i documenti successivamente depositati non erano stati ritenuti idonei a dimostrare il trasferimento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1260, 1262, 1264 e 2697 c.c., dell’art. 4 l. n. 130/1999, dell’art. 58 TUB e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che: la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco esonererebbe dalla notifica della cessione; il deposito della domanda di ammissione al passivo da parte del cessionario varrebbe come equipollente della notifica e dell’avviso; l’avviso in G.U. e la documentazione successivamente prodotta sarebbero comunque sufficienti a provare il passaggio del credito; il tribunale avrebbe erroneamente aderito a un orientamento di merito restrittivo sulla prova della titolarità nei crediti cartolarizzati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità, perché a fronte dell’accertamento del tribunale sulla mancata produzione del contratto di cessione e dell’avviso in G.U., la ricorrente ha richiamato il contenuto dell’avviso senza indicare in modo processualmente utile quando e dove esso fosse stato allegato. Ha inoltre affermato che le ulteriori doglianze si risolvevano in una contestazione del quadro probatorio e della valutazione del merito, non sindacabile in cassazione. Sul piano di diritto, la Corte ha ribadito che, quando il debitore ceduto o il curatore contestano l’esistenza della cessione in blocco, la notificazione/pubblicazione ex art. 58 TUB non è sufficiente da sola a provare la titolarità del credito in capo al cessionario: il giudice deve compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, potendo l’avviso assumere solo valore indiziario. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale sulla opposizione allo stato passivo, utilizzata per introdurre il giudizio di merito sulla domanda di ammissione al passivo.
art. 38 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato come parametro del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, posto a base dell’esclusione del credito nel progetto di stato passivo.
Delibera CICR 22 aprile 1995
richiamata quale fonte attuativa del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario.
invocato dalla ricorrente come disciplina della cessione in blocco dei crediti e della relativa pubblicità.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è, da sola, prova sufficiente della titolarità del credito quando la cessione sia contestata; può valere come elemento indiziario.
richiamato tra le norme sulla cessione del credito oggetto della censura.
richiamato tra le norme sulla cessione del credito oggetto della censura.
la pubblicazione della cessione in blocco è stata indicata dalla ricorrente come sostitutiva della notificazione al debitore ceduto; la Corte non ha accolto tale tesi in caso di contestazione della cessione.
invocato sulla ripartizione dell’onere della prova della titolarità del credito; la Corte ha ritenuto che la prova debba essere fornita dal cessionario quando la cessione sia contestata.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il debitore ceduto o il curatore contestano l’esistenza della cessione di crediti in blocco, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB non basta di per sé a provare la titolarità del credito in capo al cessionario: il giudice deve valutare complessivamente tutte le risultanze di fatto.
- La pubblicità della cessione in blocco ha funzione di opponibilità e può assumere valore indiziario, ma non sostituisce la prova del contratto di cessione quando sia contestata la stessa esistenza del trasferimento.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di sostituzione dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per aggirare il limite del sindacato di legittimità quando, in realtà, si contesta solo l’accertamento in fatto sulla prova della cessione del credito.
- Se il ricorrente richiama documenti o avvisi asseritamente decisivi, deve indicare in modo specifico quando e dove tali atti siano stati prodotti nel processo, altrimenti il motivo difetta di specificità.
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