Cassazione Civile, Ordinanza n. 07662/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda con cui un proprietario di immobile ha chiesto la demolizione di opere eseguite sul fabbricato dei vicini, ritenute in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno. In primo grado la domanda è stata respinta perché l'abbaino realizzato non è stato considerato sopraelevazione, ma semplice modifica della copertura del tetto, quindi non soggetta alle distanze. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In Cassazione, i resistenti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e, dall'altro, carenza di legittimazione attiva del ricorrente principale per sopravvenuta divisione del lotto e per mancata indicazione delle porzioni ancora comuni. Il ricorrente principale ha invece censurato la decisione di merito per avere qualificato l'intervento come mera ristrutturazione, senza considerare che il recupero del sottotetto, la modifica della sagoma del tetto, l'aumento di volumetria e il cambio di destinazione d'uso avrebbero imposto di trattarlo come nuova costruzione, soggetta alle distanze legali; ha inoltre invocato l'applicazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista dal D.M. n. 1444 del 1968.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo generiche le censure sulla legittimazione e sull'ammissibilità dell'appello, e ha accolto il ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva dato per scontata la natura di mera ristrutturazione dell'intervento, valorizzando il solo dato formale dell'autorizzazione amministrativa, senza verificare in concreto se le opere, per effetto della modifica della sagoma del tetto e dell'aumento di volumetria, integrassero invece una nuova costruzione; in tale ipotesi, sarebbe applicabile la disciplina sulle distanze, incluse quelle del D.M. n. 1444 del 1968. La Corte ha richiamato inoltre il principio per cui la nozione di costruzione ex art. 873 c.c. è unica e i regolamenti locali possono solo imporre distanze maggiori, non derogare in peius alla disciplina generale.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello, decidendo nel merito, aveva implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Richiamato dai resistenti per contestare la legittimazione attiva; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi sull'interesse del ricorrente quale comproprietario delle parti comuni.
Richiamato per contestare l'interesse ad agire; la Corte ha osservato che l'interesse permaneva in capo al comproprietario delle parti comuni dell'edificio.
Richiamato per affermare che la divisione sopravvenuta nel corso del giudizio non esclude la prosecuzione della tutela processuale secondo il principio della successione nel diritto controverso.
La Corte ribadisce che la nozione di costruzione ai fini delle distanze è unica e che il rinvio ai regolamenti locali consente solo di imporre distanze maggiori, non minori o differenziate per singole parti dell'edificio.
Richiamato dal ricorrente principale tra le norme sulle distanze e sugli effetti delle vedute, ma non centrale nella ratio decidendi finale.
art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968
La disciplina sulle distanze minime tra edifici e pareti finestrate è stata ritenuta potenzialmente applicabile se l'intervento fosse qualificato come nuova costruzione.
art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2011
Richiamato per la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione; la Corte afferma che la qualificazione sostanziale dipende dall'effettiva incidenza delle opere e non dalla sola autorizzazione amministrativa.
art. 14 delle N.T.A. del Comune di Santo Stefano di Cadore
Richiamato come disciplina locale che, secondo la Corte di merito, consentiva la distanza di 3 metri per gli abbaini nella ristrutturazione; la Cassazione ne limita la rilevanza alla sola ipotesi di effettiva ristrutturazione.
art. 38 delle N.T.A. del Comune di Santo Stefano di Cadore
Richiamato dal ricorrente, ma non specificamente valorizzato nella decisione di legittimità.
Richiamato in relazione alla denunciata violazione dei limiti della decisione, ma la Cassazione concentra la propria motivazione sulla corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento.
Richiamato per asserita nullità della sentenza, ma le censure sono state accolte sul diverso profilo della errata qualificazione dell'opera.
art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 457 del 1978
Utilizzato come criterio per distinguere ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, in base all'alterazione o meno degli elementi essenziali dell'edificio e all'eventuale aumento di volumetria.
art. 5 del D.L. n. 32 del 2019
Menziomato come modifica normativa da considerare in sede di rinvio ai fini della valutazione dell'intervento edilizio.
art. 10, comma 1, L. n. 120 del 2020
Menziomato come ulteriore modifica normativa da considerare in sede di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, limitatamente alla posizione del ricorrente incidentale soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle distanze tra costruzioni, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione o nuova costruzione deve essere compiuta in concreto, verificando l'effettiva incidenza delle opere sulla struttura originaria e non solo la denominazione o il titolo amministrativo rilasciato.
- Se l'intervento comporta modifiche della sagoma, aumento di volumetria o trasformazione sostanziale dell'edificio, non può essere automaticamente ricondotto alla mera ristrutturazione; in tal caso può integrare una nuova costruzione e soggiacere alle distanze legali vigenti.
- La nozione di costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. è unitaria: i regolamenti locali non possono introdurre discipline peggiorative o differenziate per singole parti della medesima costruzione, ma solo prevedere distanze maggiori rispetto alla norma codicistica.
- La legittimazione e l'interesse ad agire possono permanere in capo al comproprietario delle parti comuni dell'edificio anche se una porzione privata del bene non confina direttamente con il manufatto contestato.
- L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione può ritenersi implicitamente disattesa quando il giudice di merito esamina e decide l'appello nel merito.
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