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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39490/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna (ammenda di euro 5.000) per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice di pace non aveva acquisito una prova decisiva (contratto di lavoro del 06/05/2021 e permesso di soggiorno provvisorio del 28/05/2021) depositata dopo la chiusura del dibattimento e che, se valutata, avrebbe determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 17, del d.l. n. 34/2020. Denunciava altresì carenze motivazionali per il mancato riesame della chiusura dell'istruttoria, per la mancata valutazione della richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e per l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendo che il giudice di pace non abbia motivato adeguatamente la mancata acquisizione d'ufficio dei documenti tardivamente depositati ai sensi dell'art. 507 c.p.p., documenti che potevano risultare decisivi poiché idonei a far dichiarare l'estinzione del reato ex art. 103 d.l. n. 34/2020. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Avellino, in diversa persona fisica, assorbendo i restanti motivi.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Norma che disciplina il reato contestato; la sentenza impugnata aveva inflitto l'ammenda sulla base della sua applicazione.

  • art. 103, commi 1 e 17, d.l. n. 34/2020

    Norma interpretata come causa di estinzione del reato/illecito amministrativo in presenza della regolarizzazione (contratto di lavoro e rilascio del permesso), per cui i documenti prodotti potevano determinare l'estinzione della fattispecie.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Considerato dalla Corte come un vero e proprio potere-dovere del giudice di disporre l'assunzione d'ufficio di prove ritenute decisive, anche se tardivamente prodotte dalle parti, quand'anche necessarie per l'emissione di una sentenza corretta.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. n. 274/2000

    Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova

    Citata dalla Corte per affermare che, anche nel rito dinanzi al giudice di pace, sussiste il potere di ordinare d'ufficio ulteriori acquisizioni probatorie quando risultino assolutamente necessarie.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo al proscioglimento che può essere pronunciato quando sussistono cause di estinzione del reato; il ricorrente sosteneva che i documenti avrebbero imposto tale pronuncia.

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    Norma richiamata dal ricorrente ai fini di una richiesta subordinata di assoluzione tenuto conto di particolari circostanze personali; la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi relativi a tale mancata valutazione dopo aver accolto i primi due motivi.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena invocate per ottenere benefici e riduzioni della pena; la Corte ha dichiarato assorbiti i motivi attinenti al mancato riconoscimento delle attenuanti a seguito dell'annullamento e rinvio.

  • art. 27 e art. 111 Cost.

    Principi costituzionali richiamati a sostegno delle censure sulla garanzia del diritto di difesa e del giusto processo in relazione alla motivazione e all'assunzione di prove.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'obbligo di adeguata motivazione delle decisioni processuali; la mancata motivazione sul punto rilevante è stata ritenuta vizio da Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi formulati hanno invocato le specifiche lett. per vizio di motivazione, mancata acquisizione di prova decisiva e violazione di norme sul procedimento.

  • art. 498, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata per affermare la modificabilità delle ordinanze dibattimentali e la possibilità di successiva ammissione di prove anche dopo una prima decadenza della parte.

Massime di principio

  • Quando emergono documenti nuovi e potenzialmente decisivi (anche se depositati tardivamente) il giudice ha il potere-dovere ex art. 507 c.p.p. di disporne l'acquisizione d'ufficio se necessari per il corretto accertamento della verità.
  • Il rifiuto di acquisire prove tardive deve essere espresso e motivato: una mera omissione o decisione implicita non soddisfa il requisito di motivazione richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Se le prove tardive potrebbero determinare l'estinzione del reato (es. regolarizzazione del soggiorno ex art. 103 d.l. n. 34/2020), il giudice deve valutare con particolare attenzione la loro rilevanza e, se del caso, ammetterle d'ufficio o spiegare perché siano superflue.
  • La mancata acquisizione o la carenza motivazionale che incidono sulla decidibilità del giudizio giustificano l'annullamento con rinvio per un nuovo esame del merito.
  • Anche nel rito del giudice di pace si applicano i principi in tema di attività istruttoria integrativa: la maggiore completezza delle prove è funzionale al corretto esercizio della funzione giudiziaria e al rispetto del diritto di difesa.
  • Le censure successive (es. richiesta di attenuanti o assoluzione in base a normative del rito) possono essere assorbite se la Corte ritiene che il vizio procedurale principale renda necessario il rinvio per nuovo giudizio.

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