Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39454/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in seguito ad annullamento parziale con rinvio della Corte di Cassazione, aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo G) (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e aveva rideterminato la pena per il capo P) (detenzione ai fini di spaccio di 627 g di cocaina). Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 627 e 624 c.p.p.) per mancato rispetto del dictum di annullamento, reclami per reformatio in peius (aumento e modifica della specie di pena rispetto alla precedente condanna per il capo P)) e censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria di prescrizione sul capo G) e legittima la rideterminazione della pena per il capo P) in anni 7 di reclusione e euro 40.000 di multa, precisando che la Corte di appello, venendo meno il reato più grave, era chiamata a rideterminare la pena per i residui addebiti; non si è configurata la violazione del divieto di reformatio in peius perché, anche considerando la conversione della multa in pena detentiva, la pena complessiva resta inferiore alla pena "base" originariamente fissata (20 anni). Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto generico: la Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Rilevata come norma relativa al reato per cui è stata dichiarata la prescrizione (capo G); la Corte di appello ha verificato la sussistenza della fattispecie e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 627

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di uniformarsi al dictum della Corte di cassazione; la Cassazione ha però chiarito che, se l'annullamento ha rimosso il reato più grave che ha influito sul computo della pena, il giudice di rinvio è legittimato a rideterminare la pena per i residui, entro i limiti della disciplina sul divieto di reformatio in peius.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Richiamato in relazione ai limiti della cognizione del giudice di rinvio rispetto a statuizioni divenute irrevocabili; la Corte ha ricordato il principio che la pena irrevocabile può essere eseguita solo se completa e certa, e che il giudice di rinvio non è automaticamente vincolato ad applicare la pena precedentemente indicata quando l'annullamento ha inciso sulla struttura della condanna.

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Richiamato per il criterio dell'aumento per continuazione: la Corte ha ricordato che l'aumento individuato nel giudizio precedente non vincola il giudice di rinvio nella determinazione della pena per il residuo reato, salvo il divieto di reformatio in peius in relazione alla pena base presa a riferimento nel giudizio precedente.

  • codice penale, art. 135

    Applicato per il ragguaglio/ conversione tra pena pecuniaria e pena detentiva al fine di verificare che l'introduzione della sanzione pecuniaria non determini, per effetto di conversione, un aumento della pena complessiva rispetto alla precedente misura.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Richiamato nella motivazione sul divieto di reformatio in peius: la Corte evidenzia che, in mancanza di impugnazione della pena da parte del Pubblico Ministero, non può essere arrecato un peggioramento ingiustificato rispetto alla pena originaria.

  • codice penale, art. 62-bis

    Invocato dal ricorrente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego in considerazione dei precedenti e della personalità del reo.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una sentenza eliminando il reato più grave, il giudice di rinvio è chiamato a rideterminare la pena per i residui: non è automaticamente vincolato alla misura precedente se la struttura della condanna è mutata.
  • Il divieto di reformatio in peius limita il giudice di rinvio: non può determinare una pena che, per specie o quantità, configuri un peggioramento rispetto alla pena che costituiva la base usata per i conteggi prima dell'annullamento; tuttavia è possibile una nuova determinazione nei limiti che non aggravino la posizione del condannato oltre il precedente punto di riferimento.
  • L'aggiunta di una sanzione pecuniaria è lecita se, anche effettuata la conversione secondo l'art. 135 c.p., la pena complessiva non supera quella originaria di riferimento; in caso contrario sussiste il rischio di violazione del divieto di reformatio in peius.
  • La declaratoria di prescrizione deve essere valutata ed eventualmente applicata dal giudice di rinvio quando la configurazione o la quantificazione delle imputazioni modificata dall'annullamento rende insostenibile la prosecuzione per quel capo.
  • Le censure generiche sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti sono inammissibili: il giudice deve motivare puntualmente il diniego e valutare precedenti e personalità del reo; la Cassazione controlla la completezza e congruità della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.