Cassazione Penale, Sentenza n. 39456/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'assoluzione (per non avere commesso il fatto) dall'accusa di peculato relativa al recupero, nel 2013, di somme indebitamente versate ad enti di formazione professionale tramite compensazioni tra fondi regionali e acconti dovuti a tali enti su finanziamenti europei. Il Procuratore Generale contestava la motivazione dei giudici di merito ritenendo provato che l'imputata avesse istigato o rafforzato una procedura di recupero arbitraria e anomala (mediante emissione di mandati a valere su acconti FSE relativi all'Avviso 20/2011) finalizzata a preservarsi dalla responsabilità erariale e che tale condotta fosse incompatibile con l'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2000 e con le regole nazionali sulla compensazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto preliminarmente che, dopo due pronunce assolutorie di merito, il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione solo per violazione di legge (art. 608 cod. proc. pen.) e non per mera doglianza sulla motivazione. Sotto il profilo del merito ha inoltre escluso la configurabilità del peculato: mancava prova che le risorse siano state usate esclusivamente per scopi personali dell'imputata, essendo l'utilizzo riconducibile a finalità d'interesse pubblico e rientrante nelle attribuzioni istituzionali; la Corte ha altresì osservato l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'istigazione o il rafforzamento della procedura di recupero da parte della Monterosso
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1083/2000, art. 80
Protegge l'integrità degli importi spettanti ai beneficiari di finanziamenti comunitari impedendo detrazioni o trattenute che riducano tali importi; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le osservazioni di OLAF riguardassero l'incidenza sulla quota imputabile al FSE e non necessariamente sulla quota imputabile al bilancio regionale
Codice penale, art. 314 (peculato)
Per integrare il reato è necessaria l'appropriazione di risorse pubbliche a fine di vantaggio personale. L'uso di fondi nell'ambito delle attribuzioni istituzionali e per finalità pubbliche, anche se convergenti con un interesse privato, non configura il reato se non emerge un intento esclusivamente personale e antinomico rispetto alla funzione pubblica
Codice di procedura penale, art. 608 comma 1-bis
Limita il potere di impugnazione del pubblico ministero dopo due sentenze assolutorie: il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di diritto espressamente previsti; non è consentito il normale riesame motivazionale delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito
Codice di procedura penale, art. 533
Fissa il canone della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ricorda che per riformare un'assoluzione in appello (e, più in generale, per pronunciare condanna) è richiesta una forza probatoria tale da eliminare il ragionevole dubbio
Codice di procedura penale, art. 606
Disciplina i motivi di impugnazione in appello; la decisione richiama l'incompatibilità tra la forma di ricorso proposta (in Cassazione) e i limiti procedurali previsti per le contestazioni in presenza di sentenze di assoluzione confermate
Regio Decreto 06/03/1910 (procedimento speciale di compensazione)
Rilevato in ricorso come norma nazionale che regola le compensazioni per il recupero coattivo dei crediti, con il limite che il credito sia certo, liquido ed esigibile; la Corte ha comunque valutato che i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza non risultavano essere revocati in dubbio
Massime di principio
- Dopo due gradi di giudizio assolutori l'azione di impugnazione del pubblico ministero è fortemente limitata: in Cassazione sono sindacabili principalmente i profili di illegittimità di diritto (art. 608 c. 1-bis), non le critiche meramente motivazionali
- Per integrare il peculato è necessario dimostrare l'appropriazione o la distrazione delle risorse pubbliche a fine personale ed estraneo alla funzione; l'utilizzo delle risorse per finalità pubbliche, anche se confluente in un vantaggio concorrente, può escludere il reato
- Le operazioni di compensazione che coinvolgono fondi comunitari richiedono attenzione specifica alla normativa europea (es. art. 80 Reg. 1083/2000) in quanto mirano a garantire l'integrità degli importi spettanti ai beneficiari; eventuali recuperi devono essere valutati anche rispetto alla quota attribuibile al FSE
- Nel contenzioso su atti di recupero di somme pubbliche, la prova dell'originaria istigazione o della deliberata anomalia procedimentale a fini di interesse personale richiede elementi diretti e temporali chiari: atti isolati come una diffida possono non essere sufficienti
- Le consulenze e i pareri (ad esempio dell'Avvocatura dello Stato) e la documentazione amministrativa che mostrano che uno strumento di recupero era stato considerato anteriormente possono indebolire la tesi dell'originale iniziativa fraudolenta dell'agente pubblico
- In materia di responsabilità penale connessa a gestione di fondi comunitari occorre distinguere tra profili penali e profili di responsabilità contabile/amministrativa: l'esistenza di criticità contabili non automaticamente comporta responsabilità penale se manca l'elemento soggettivo e l'uso per scopi esclusivamente personali
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