Cassazione Penale, Sentenza n. 39450/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi sostanzialmente sovrapponibili: 1) violazione di legge in relazione alla nuova formulazione dell'art. 131‑bis c.p. (riforma d.lgs. n.150/2022) con riguardo alla cornice edittale applicabile al tentativo di furto; 2) mancata condizione di procedibilità per assenza di querela, essendosi la persona offesa limitata a una denuncia orale. Inoltre, Bevilacqua Stefano ha dedotto omissione di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al nuovo difensore nominato.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131‑bis c.p. (la norma è stata modificata dal d.lgs. n.150/2022 e si applica retroattivamente se più favorevole). Ha esaminato il fascicolo e ha accertato che la persona offesa non ha mai presentato querela scritta né si è costituita parte civile: risultava solo una denuncia formale. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha affermato che, in assenza di prova della querela entro il termine previsto dal d.lgs. n.150/2022, occorre pronunciare immediatamente la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. Di conseguenza la Corte ha dichiarato il reato improcedibile e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La questione relativa alla notifica al nuovo difensore non ha impedito la pronuncia di improcedibilità.
Norme richiamate
Norma riformata dal d.lgs. n.150/2022: prevede la non punibilità del reato quando, per modalità della condotta e esiguità del danno o del pericolo (art.133, comma 1), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La modifica amplia l'ambito di operatività e si applica retroattivamente se più favorevole all'imputato (art.2, comma 4 c.p.).
d.lgs. n.150/2022 (art.1, comma 1, lett. c)
Ha modificato l'art.131‑bis c.p. rendendolo più favorevole e prevedendo effetti deflattivi; ha anche modificato il regime di procedibilità per taluni reati prevedendo termini e condizioni rilevanti per la declaratoria di improcedibilità.
Ai fini della verifica del requisito soggettivo/edittale per l'applicazione di art.131‑bis, il tentativo di furto non supera nel minimo la pena di due anni di reclusione secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art.625 c.p., rendendo possibile l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
Principio di applicazione della norma penale più favorevole: la modifica normativa più favorevole si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma.
Consente la declaratoria immediata di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento quando manchino le condizioni di procedibilità.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, tra l'altro, di pronunciare sulla declaratoria di improcedibilità; qui è richiamato per legittimare la pronuncia della Corte sulla improcedibilità.
Massime di principio
- L'art.131‑bis c.p. riformato si applica retroattivamente se risulta più favorevole: in processi per fatti antecedenti la riforma, vanno verificati i parametri edittali (pena minima) per stabilire la possibile esclusione della punibilità per tenuità.
- Per i reati 'a querela' o per i reati la cui procedibilità è subordinata alla querela, una denuncia orale non coincide con la querela e, in assenza della querela formale nei termini previsti dalla riforma, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
- Non è onere del giudice cercare o sollecitare la querela presso la persona offesa: se entro i termini stabiliti non viene prodotta prova dell'avvenuta querela, è obbligatoria la declaratoria di improcedibilità.
- La valutazione della tenuità (art.131‑bis) richiede accertamento sulle modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e l'abitualità: anche il tentativo può rientrare nella causa di non punibilità se il quadro normativo edittale e fattuale lo consentono.
- Quando la declaratoria di improcedibilità è pronunciata, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio; questioni procedurali secondarie (es. notifiche difensive) possono diventare irrilevanti se l'improcedibilità è accertata.
Testo integrale
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