Cassazione Penale, Sentenza n. 39457/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, ribaltando la condanna del Tribunale di Marsala per il reato contestato, ha assolto l'imputato ritenendo insussistente il dolo. I fatti contestati riguardano un'aggressione nei confronti del figlio R.A.: due schiaffi al viso e una presa per il collo che ha causato una lesione petecchiale di circa 4 cm, episodio avvenuto dopo che il minore si era allontanato da una comunità per recarsi dai nonni paterni senza avvertire i genitori. La Corte d'appello ha giustificato l'assenza di dolo con lo stato di ansia e la reazione istintiva del padre. La Procura generale ha impugnato sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare perché lo stato emotivo non può escludere il dolo ai sensi dell'art. 90 c.p. senza la prova di una infermità avente carattere patologico e tale da incidere sulla capacità di intendere e volere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui gli stati emotivi o passionali non sono rilevanti ai fini della sussistenza del dolo e dell'imputabilità salvo che non si inseriscano in una vera e propria infermità, di consistenza e gravità tale da incidere sulla capacità di intendere e volere. Di conseguenza l'assoluzione basata sulla semplice alterazione emotiva dell'imputato è stata ritenuta incongrua e incompatibile con l'art. 90 c.p.; il giudice di rinvio dovrà rinnovare la valutazione sulla sussistenza del dolo e potrà anche decidere sulle spese difensive sostenute in questo grado dalla parte civile.
Norme richiamate
Norma cui si riferisce il reato contestato; la sentenza di merito aveva confermato gli elementi materiali del fatto ma aveva escluso il dolo. La Cassazione non ha riformulato il contenuto dell'articolo, lo indica come riferimento dell'imputazione.
Secondo la Corte, l'art. 90 esclude la possibilità di valutare gli stati emotivi o passionali ai fini dell'imputabilità e della sussistenza del dolo, salvo che tali stati non rientrino in un quadro patologico di "infermità" con intensità e gravità tali da compromettere la capacità di intendere e di volere. Gli stati emotivi possono eventualmente avere rilievo solo nella modulazione della pena.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte esclude che gli stati emotivi possano essere richiamati alla stregua delle cause di esclusione della colpevolezza previste dall'art. 42; l'art. 90 impedisce di svalutare gli stati emotivi anche nell'ambito dell'art. 42.
Massime di principio
- La semplice alterazione emotiva, ansia o preoccupazione non è sufficiente a escludere il dolo: per incidere sulla imputabilità occorre dimostrare una infermità patologica che comprometta capacità di intendere e volere.
- Se la decisione di merito rimuove il dolo basandosi unicamente su reazioni istintive o stati emotivi non comprovati, la decisione è vulnerabile a cassazione per violazione dell'art. 90 c.p.
- Gli stati emotivi possono essere considerati per la modulazione della pena ma non per escludere la colpevolezza, salvo il caso eccezionale dell'infermità patologica.
- In giudizi successivi il giudice deve valutare in primo luogo gli elementi oggettivi della condotta (fatto, sproporzione dell'atto, lesioni) e richiedere prove idonee e specifiche per sostenere che uno stato emotivo abbia inciso sulla capacità di volere.
- Le conclusioni sulla sussistenza del dolo devono essere adeguatamente motivate e corroborate da elementi probatori che non si limitino alle dichiarazioni di parte ove tali elementi risultino contraddittori o poco verosimili.
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