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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39457/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, ribaltando la condanna del Tribunale di Marsala per il reato contestato, ha assolto l'imputato ritenendo insussistente il dolo. I fatti contestati riguardano un'aggressione nei confronti del figlio R.A.: due schiaffi al viso e una presa per il collo che ha causato una lesione petecchiale di circa 4 cm, episodio avvenuto dopo che il minore si era allontanato da una comunità per recarsi dai nonni paterni senza avvertire i genitori. La Corte d'appello ha giustificato l'assenza di dolo con lo stato di ansia e la reazione istintiva del padre. La Procura generale ha impugnato sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare perché lo stato emotivo non può escludere il dolo ai sensi dell'art. 90 c.p. senza la prova di una infermità avente carattere patologico e tale da incidere sulla capacità di intendere e volere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui gli stati emotivi o passionali non sono rilevanti ai fini della sussistenza del dolo e dell'imputabilità salvo che non si inseriscano in una vera e propria infermità, di consistenza e gravità tale da incidere sulla capacità di intendere e volere. Di conseguenza l'assoluzione basata sulla semplice alterazione emotiva dell'imputato è stata ritenuta incongrua e incompatibile con l'art. 90 c.p.; il giudice di rinvio dovrà rinnovare la valutazione sulla sussistenza del dolo e potrà anche decidere sulle spese difensive sostenute in questo grado dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 571 cod. pen.

    Norma cui si riferisce il reato contestato; la sentenza di merito aveva confermato gli elementi materiali del fatto ma aveva escluso il dolo. La Cassazione non ha riformulato il contenuto dell'articolo, lo indica come riferimento dell'imputazione.

  • art. 90 cod. pen.

    Secondo la Corte, l'art. 90 esclude la possibilità di valutare gli stati emotivi o passionali ai fini dell'imputabilità e della sussistenza del dolo, salvo che tali stati non rientrino in un quadro patologico di "infermità" con intensità e gravità tali da compromettere la capacità di intendere e di volere. Gli stati emotivi possono eventualmente avere rilievo solo nella modulazione della pena.

  • art. 42 cod. pen.

    La giurisprudenza richiamata dalla Corte esclude che gli stati emotivi possano essere richiamati alla stregua delle cause di esclusione della colpevolezza previste dall'art. 42; l'art. 90 impedisce di svalutare gli stati emotivi anche nell'ambito dell'art. 42.

Massime di principio

  • La semplice alterazione emotiva, ansia o preoccupazione non è sufficiente a escludere il dolo: per incidere sulla imputabilità occorre dimostrare una infermità patologica che comprometta capacità di intendere e volere.
  • Se la decisione di merito rimuove il dolo basandosi unicamente su reazioni istintive o stati emotivi non comprovati, la decisione è vulnerabile a cassazione per violazione dell'art. 90 c.p.
  • Gli stati emotivi possono essere considerati per la modulazione della pena ma non per escludere la colpevolezza, salvo il caso eccezionale dell'infermità patologica.
  • In giudizi successivi il giudice deve valutare in primo luogo gli elementi oggettivi della condotta (fatto, sproporzione dell'atto, lesioni) e richiedere prove idonee e specifiche per sostenere che uno stato emotivo abbia inciso sulla capacità di volere.
  • Le conclusioni sulla sussistenza del dolo devono essere adeguatamente motivate e corroborate da elementi probatori che non si limitino alle dichiarazioni di parte ove tali elementi risultino contraddittori o poco verosimili.

Testo integrale

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