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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39458/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione della madre a San Severo per partecipare alla cresima della figlia a Monteprandone il 2 giugno 2017 con obbligo di immediato rientro. Lo stesso veniva però sorpreso in auto a San Severo alle ore 22:30 dello stesso giorno, nonostante fosse in possesso di un biglietto ferroviario di ritorno con partenza da San Benedetto del Tronto alle 13:35. Il ricorso si articolava in quattro motivi: 1) travisamento del fatto sulla localizzazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari; 2) mancata motivazione sull'elemento oggettivo del reato (assenza di orario di rientro accertato e tempi di viaggio non dedotti con certezza); 3) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (mancata valutazione dell'assenza di volontà di sottrarsi alla sorveglianza); 4) vizio di motivazione nella esclusione delle attenuanti generiche, atteso il valore sociale del motivo della partecipazione alla cresima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che la sentenza d'appello intendeva indicare come luogo di esecuzione l'abitazione della madre a San Severo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché questione non sollevata in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva fornito adeguata ricostruzione fattuale (tempi interposti tra cerimonia e controllo, distanza e possesso di biglietto) e tale motivazione era anche idonea a dimostrare il dolo. Il quarto motivo non è consentito perché la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di merito adeguatamente motivato dalla Corte d'appello che ha stigmatizzato l'abuso dell'autorizzazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impedisce alla Corte di cassazione di esaminare questioni non dedotte con i motivi d'appello; il secondo motivo è stato espresso per la prima volta in cassazione e quindi è inammissibile

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche: il giudice del merito valuta gli elementi di fatto e motivando può escludere le attenuanti quando ritiene l'atteggiamento dell'imputato particolarmente disdicevole; tale valutazione è non sindacabile in cassazione se congruamente motivata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del proponente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione fissando la somma in 3.000 euro

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per affermare che la condanna per inammissibilità e l'applicazione della sanzione pecuniaria non richiedono l'assenza di colpa particolarmente grave del ricorrente; qui la somma è stata comunque commisurata alla manifesta carenza di pregio del ricorso

Massime di principio

  • Un'autorizzazione ad allontanarsi con obbligo di "immediato rientro" impone il ritorno contestualmente o subito dopo la conclusione dell'evento: tempi di percorrenza e documenti (biglietti) che indicano orari incompatibili con il rientro possono legittimamente far presumere la volontà di sottrarsi alla sorveglianza (dolo).
  • In Cassazione non possono essere esaminate questioni che non siano state dedotte in sede di appello: chi impugna deve riproporre nei gradi letti tutte le doglianze che intende portare in Cassazione, altrimenti saranno inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
  • La valutazione sul dolo e sugli elementi oggettivi del reato può fondarsi su valutazioni logiche e sulla comparazione dei tempi necessari per il rientro rispetto a quelli effettivi; quando la violazione è di immediata percezione e non richiede complesse valutazioni tecniche, la motivazione del giudice di merito può desumere il dolo anche da elementi indiziari concreti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è tipicamente un giudizio di merito: se il giudice di merito motiva in modo non contraddittorio e richiama gli elementi che hanno portato all'esclusione, la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione.
  • Le imprecisioni formali nella descrizione del fatto (es. indicazione errata della denominazione dell'abitazione) non inficiano la decisione quando il complesso argomentativo della sentenza chiarisce senza ambiguità la reale situazione fattuale.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a pagare spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende; la misura è commisurata alla gravità e al pregio degli argomenti proposti.

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