Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso, dapprima, un avviso di accertamento nei confronti della società, rideterminando il reddito d'impresa per un'annualità risalente al 1993 ai fini IRPEG e ILOR; successivamente aveva notificato ai due contribuenti un autonomo avviso relativo al medesimo anno, imputando alla socia, in proporzione alla partecipazione del 44%, un maggior reddito di capitale ai fini IRPEF, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria, e ritenendo il coniuge responsabile solidale per l'imposta. I contribuenti avevano impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserito errore materiale nella sentenza di appello, che richiamava un diverso numero di sentenza e, secondo la ricorrente, un diverso anno d'imposta; 2) violazione dell'art. 425 c.p.p. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale di assoluzione senza autonomo vaglio delle prove; 3) violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, poiché la CTR avrebbe indebitamente ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, mentre spettava ai contribuenti dimostrare che gli utili non erano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo infondato perché gli errori indicati erano meri errori materiali che non inficiano la decisione, e il secondo inammissibile perché la CTR non aveva attribuito valore di prova legale o di giudicato alla sentenza penale, ma aveva semplicemente svolto una valutazione delle prove che non è censurabile sotto il profilo dell'art. 116 c.p.c. come prospettato. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel processo tributario, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, opera la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; di conseguenza, grava sui soci l'onere di fornire prova contraria specifica, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che essi sono rimasti estranei alla gestione sociale. La CTR, invece, aveva fondato l'accoglimento del ricorso dei contribuenti sul fatto che in sede penale non fosse stata raggiunta la prova positiva dell'effettiva percezione degli utili, applicando una regola probatoria più rigorosa e incompatibile con il regime presuntivo tributario. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La dedotta violazione è stata esclusa perché le incongruenze nella sentenza di appello sono state qualificate come meri errori materiali, non tali da inficiare la decisione nel suo contenuto sostanziale.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente e privo di adeguato supporto deduttivo, poiché la censura non spiegava in che modo la CTR avesse violato la norma sul non luogo a procedere.
La censura è ammissibile solo se si deduce l'errata attribuzione di valore a prove legali o la considerazione come prove legali di elementi soggetti a libero apprezzamento; non consente di rivalutare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
Nel caso di società di capitali a ristretta base proprietaria, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci opera in sede tributaria e il contribuente deve offrire prova contraria specifica; non è sufficiente negare in astratto la percezione degli utili.
art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente di fondare l'accertamento della maggiore capacità reddituale anche su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 17, ultimo comma, della L. n. 114 del 1977
Richiamato per affermare la responsabilità solidale del coniuge codichiarante per il pagamento dell'imposta.
art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 429 del 1982, convertito in L. n. 516 del 1982
Indicata come base del processo penale conclusosi con assoluzione per insussistenza del fatto, evocato dalla CTR come elemento di prova.
art. 21-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000
La Corte ha osservato che lo ius superveniens non era applicabile nel caso, sia per mancanza di accertamento sul passaggio in giudicato della sentenza penale, sia perché la norma presuppone una pronuncia assolutoria dibattimentale.
art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato per ribadire che non altera il riparto dell'onere probatorio né preclude il ricorso alle presunzioni semplici nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
È il paradigma formalmente invocato per tutti i motivi di ricorso, ma il primo è stato ricondotto più correttamente al n. 4.
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
La Corte ha riqualificato il primo motivo come vizio di nullità della sentenza, ma lo ha comunque respinto perché infondato.
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Richiamato per chiarire che la critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove può essere veicolata, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 116 c.p.c.
Norma che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Base per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto.
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per disporre la cassazione con rinvio nel processo tributario.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Ha fondato la rimessione al giudice di rinvio anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi o redditi in capo alla società legittima una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, anche se non legati da vincoli familiari.
- Per superare tale presunzione, il socio deve offrire una prova contraria specifica e positiva, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti oppure che egli è rimasto del tutto estraneo alla gestione societaria; non basta la mera assenza di prova positiva dell'effettiva percezione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non integra una presunzione di secondo grado vietata, perché il fatto noto valorizzato dal giudice è la ristrettezza della compagine sociale e la correlata conoscibilità degli affari societari, non il mero maggior reddito accertato in capo alla società.
- La sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario e non può essere utilizzata per sovvertire il diverso regime probatorio proprio del processo tributario, basato anche su presunzioni semplici.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l'erronea attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito.
- Gli errori materiali nella sentenza, se non incidono sulla coerenza dell'apparato argomentativo e risultano riconoscibili dal testo complessivo, non determinano nullità della decisione.
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