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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 977/2023 del 20.12.2023 resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide che condannava il Comune al pagamento di spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 977/2023 del Giudice di Pace di Roccadaspide, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Comune al pagamento di 600 euro per spese processuali, oltre rimborso forfettario, CAP e IVA secondo legge. Ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione in data 1 ottobre 2024 della copia conforme ai fini dell'esecuzione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché la persistente inerzia del Comune. Il ricorrente ha inoltre notificato atto di precetto per 1.084,66 euro, oltre interessi, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune non si è costituito e non ha formulato contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione da parte del Comune. Ha ordinato all'amministrazione di corrispondere al ricorrente le somme dovute in base al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha escluso dal credito azionato i 142 euro richiesti per compensi di precetto, poiché le spese relative all'esecuzione forzata civile non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le modifiche di bilancio, entro 90 giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà curare anche l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il reperimento materiale delle somme, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l'inosservanza del giudicato. Restano ferme le limitazioni derivanti dall'art. 159, comma 5, TUEL. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono riconoscibili come spese funzionali al giudizio di ottemperanza.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000

    Limita l'oggetto dei provvedimenti adottabili dal commissario ad acta rispetto alle somme impignorabili o comunque protette individuate dalla disposizione, previa verifica delle deliberazioni rilevanti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, in assenza di contestazioni dell'amministrazione intimata, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento entro un termine assegnato e di predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono riconoscibili, quali spese funzionali alla sua introduzione, i compensi e gli esborsi relativi ad atti di precetto o ad altre procedure di esecuzione forzata civile, poiché tali strumenti costituiscono una scelta alternativa del creditore rispetto all'ottemperanza.
  • La carenza di stanziamento o di disponibilità di cassa dell'amministrazione non costituisce, di per sé, causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve compiere gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159 TUEL.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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