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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27 novembre 2024 avente ad oggetto “Piano degli Interventi (P.I.) Variante n. 9 – Adozione”, pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Rubano dal 5 dicembre 2024 al 20 dicembre 2024, con specifico riferimento alla Variazione n. 9 e, per quanto occorrer possa, alla Variazione n. 35; - della nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rubano prot. REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0507139 del 3 dicembre 2024, con cui è stata sospesa, per effetto dell’adozione della Variante al P.I., ogni determinazione in merito all’istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Con i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2025: della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “Esame e controdeduzioni all’osservazione pervenuta e approvazione definitiva della variante 9 al piano interventi (P.I.)”, con specifico riferimento alla Variazione n. 9 e, per quanto occorrer possa, alla Variazione n. 35;

Giustizia amministrativa202500189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante n. 9 al Piano degli Interventi, adottata e poi approvata dal Comune di Rubano, nonché sospensione del procedimento relativo al permesso di costruire per effetto delle misure di salvaguardia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato sito in zona B4/12, aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con realizzazione di un edificio di sette unità abitative e altezza di 14,4 metri. Dopo la presentazione delle integrazioni richieste dal Comune, il Consiglio comunale adottava la variante n. 9 al Piano degli Interventi, successivamente approvata in via definitiva, introducendo una suddivisione della precedente zona B4/12 e riducendo i parametri edificatori, con conseguente preclusione del progetto della ricorrente. Il SUAP sospendeva ogni determinazione sull’istanza edilizia in applicazione del regime di salvaguardia. Con un unico motivo introduttivo e motivi aggiunti la ricorrente deduceva difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere. Contestava inoltre l’insufficiente motivazione del rigetto delle osservazioni presentate durante l’iter di approvazione della variante e l’erroneo riferimento normativo utilizzato per escludere la variante dalle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità. In via subordinata impugnava anche la variazione n. 35, relativa alle zone B4. La ricorrente sosteneva che la riduzione dei parametri fosse stata introdotta per impedire il rilascio del permesso di costruire e che la tempistica del procedimento edilizio dimostrasse lo sviamento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato la variante come generale, poiché incidente su una pluralità di aree del territorio comunale, e ha ricordato che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o altre figure sintomatiche di eccesso di potere. La posizione del privato è recessiva e la precedente destinazione urbanistica non genera, di regola, un affidamento qualificato; una motivazione specifica è necessaria soltanto in presenza di situazioni particolari, come strumenti urbanistici attuativi approvati, adottati o convenzionati, oppure giudicati favorevoli sul diniego edilizio. Nel caso concreto il Comune non aveva ancora adottato alcuna determinazione favorevole sull’istanza edilizia, sicché non si era formato un affidamento qualificato. La riduzione dei parametri risultava inoltre coerente con gli obiettivi generali della variante, diretti a ridurre il carico urbanistico e a rivedere indici, altezze e numero dei piani in numerose zone residenziali. Il riferimento erroneo, nella relazione illustrativa, all’aumento dell’altezza e del numero dei piani della zona B4/1 è stato ritenuto un mero errore materiale, non idoneo a dimostrare un difetto di istruttoria, poiché i dati stereometrici riportati erano corretti. È stato escluso lo sviamento, non essendo stati forniti elementi precisi e concordanti comprovanti una finalità privata diversa da quella urbanistica tipica; la tempistica del procedimento edilizio non era sufficiente, anche perché il Comune aveva rispettato i termini procedimentali e aveva sospeso l’istanza in applicazione delle misure di salvaguardia. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché la riduzione aveva riguardato l’intera zona B4/1 e numerosi altri ambiti comunali. Il rigetto delle osservazioni è stato ritenuto sufficientemente motivato: le osservazioni urbanistiche hanno natura collaborativa e non attribuiscono una posizione qualificata, sicché è sufficiente darne conto e indicare la loro incompatibilità con gli obiettivi generali della pianificazione. Infine, il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla VAS: il regolamento regionale richiamato disciplinava anche le ipotesi di esclusione e la tabella comunale indicava la specifica causa di esclusione collegata alla riduzione del carico urbanistico e all’esclusione di aree edificabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento del regime di salvaguardia applicato al procedimento relativo al permesso di costruire a seguito dell’adozione della variante urbanistica.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato con riferimento al rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

  • art. 29 l.r. Veneto n. 11/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa della sospensione del procedimento edilizio conseguente all’adozione della variante.

  • art. 5 regolamento regionale Veneto n. 3 del 9 gennaio 2025

    Il comma 3 disciplina le ipotesi di esclusione dalle procedure di valutazione e verifica ambientale; il comma 7 riguarda invece gli obblighi informativi verso la Commissione regionale per la VAS.

Massime di principio

  • Le scelte contenute in una variante generale allo strumento urbanistico costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o comprovate figure sintomatiche di eccesso di potere; non è sindacabile la mera non condivisibilità della scelta pianificatoria.
  • La precedente destinazione urbanistica favorevole non attribuisce, di regola, un affidamento qualificato alla sua conservazione. Un obbligo di motivazione puntuale sulle singole aree sussiste soltanto quando la precedente previsione abbia prodotto una situazione qualificata, derivante, ad esempio, da uno strumento urbanistico attuativo approvato, adottato o convenzionato, oppure da un giudicato favorevole sul diniego edilizio.
  • La pendenza di un procedimento per il rilascio di un permesso di costruire, non ancora definito con un provvedimento favorevole, non determina di per sé un’aspettativa qualificata del richiedente idonea a limitare lo ius variandi dell’amministrazione urbanistica.
  • Lo sviamento di potere richiede la prova precisa e concordante della divergenza tra la funzione tipica del potere e la finalità concretamente perseguita; la mera coincidenza temporale tra l’adozione della variante e la pendenza di una pratica edilizia non è sufficiente, soprattutto quando la variante incida su una pluralità di aree e risulti coerente con obiettivi urbanistici generali.
  • Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo alla pianificazione e non fondano, di per sé, un’aspettativa qualificata. Il loro rigetto non richiede una confutazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute incompatibili con gli interessi e gli obiettivi posti a base della pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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