Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del Direttore regionale dell’Agenzia del demanio Dir. Reg. Veneto del 25 novembre 2020, n. 2410, con cui è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito dallo Stato alla Provincia di Verona, ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. n.98/2013, della proprietà del compendio immobiliare “Ex Ferrovia Verona Caprino – Terreni in Comune di Caprino Veronese” ivi catastalmente descritti, limitatamente alla porzione di detto compendio immobiliare non oggetto di domanda da parte della Provincia di Verona ed identificata al Catasto terreni del Comune di Caprino Veronese al foglio 32 mapp. 669 – 1264 – 1268, foglio 37 mapp. 227 – 577, foglio 38 mapp. 883 – 885, foglio 39 mapp. 757 – 759; - della relativa nota di trasmissione 26 novembre 2020, prot. n. 18295; - di ogni altro atto ad esso antecedente, presupposto, inerente e conseguente, ivi compreso il parere positivo 28 agosto 2014 reso dall’Agenzia del demanio - Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato in merito alla domanda di trasferimento proposta dalla Provincia di Verona e delle note trasmesse via pec dall’Agenzia del demanio del 28 ottobre 2020 e del 17 dicembre 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di trasferimento gratuito dallo Stato alla Provincia della proprietà dell’intero compendio immobiliare ex Ferrovia Verona-Caprino, nella parte comprendente particelle non indicate nella domanda di trasferimento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia demaniale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia ha impugnato il decreto con cui l’Agenzia del demanio aveva trasferito a titolo gratuito l’intero compendio immobiliare, contestando l’inclusione di particelle non richieste e non utilizzate per la viabilità provinciale. Ha dedotto la violazione dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 112 c.p.c., nonché contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 119 Cost. e degli artt. 1, 2 e 19 della l. n. 42/2009, del d.lgs. n. 85/2010 e del principio di leale collaborazione istituzionale, sostenendo che il trasferimento coattivo di beni non richiesti avrebbe impedito la loro massima valorizzazione funzionale, non avrebbe presentato connessione con le funzioni provinciali e avrebbe imposto l’acquisizione di beni inutili, problematici o occupati da terzi. Infine, ha dedotto il contrasto con l’obbligo di utilizzare i beni trasferiti, pena il loro rientro nel patrimonio statale. L’Agenzia del demanio ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito quale delegata del Ministero dell’economia e delle finanze.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013 attribuisce direttamente all’Agenzia del demanio il potere di amministrazione attiva, di governo del procedimento e di trasferimento dei beni, sicché essa è legittimata a contraddire. Nel merito, ha respinto congiuntamente i motivi per la loro connessione. Il decreto è stato ritenuto legittimo perché le particelle contestate costituivano pertinenze dell’unico compendio immobiliare e risultavano incluse nella medesima scheda inventariale; il trasferimento unitario era quindi coerente con la disciplina del federalismo demaniale, che impone il riferimento ai beni compresi in ciascun gruppo e il trasferimento con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi. La circostanza che alcune particelle non fossero utilizzate dalla Provincia, fossero occupate da terzi o presentassero problematiche di gestione è stata ritenuta non decisiva. La disciplina impone infatti di bilanciare anche l’interesse alla migliore gestione e tutela del patrimonio pubblico, non soltanto quello dell’ente territoriale richiedente. Non è stata ravvisata illogicità nella diversa sorte di alcune particelle, poiché l’amministrazione aveva verificato che quelle escluse non avevano natura pertinenziale. È stata esclusa anche la violazione della lealtà istituzionale, essendosi svolta una lunga interlocuzione procedimentale e avendo l’Agenzia già rappresentato nel 2014 la necessità di trasferire l’intero compendio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 56-bis d.l. 21 giugno 2013, n. 69
I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale [...] nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
La norma attribuisce all’Agenzia del demanio il potere di governare il procedimento e disporre il trasferimento; il trasferimento comprende il bene con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi e avviene nello stato di fatto e di diritto esistente.
art. 3, comma 4, d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85
La domanda di attribuzione formulata dall’ente territoriale interessato all’Agenzia del demanio [...] deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo.
La domanda di attribuzione deve riguardare tutti i beni appartenenti al medesimo gruppo, secondo la considerazione unitaria del compendio.
art. 4 d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85
I beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi.
Le pertinenze dell’unico compendio devono essere comprese nel trasferimento, anche se non individualmente indicate nella domanda.
art. 11 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
I beni immobili patrimoniali [sono descritti] in “registri di consistenza”.
L’inclusione dei beni in un’unica scheda inventariale costituisce elemento rilevante per la loro considerazione unitaria nel procedimento di trasferimento.
art. 119 Cost.
La disciplina del federalismo patrimoniale deve essere applicata bilanciando l’interesse dell’ente territoriale alla valorizzazione funzionale con l’interesse generale alla migliore gestione e tutela del patrimonio pubblico.
artt. 1, 2 e 19 l. 5 maggio 2009, n. 42
Le finalità del federalismo patrimoniale non si esauriscono nell’interesse dell’ente territoriale beneficiario, ma comprendono anche la gestione e valorizzazione complessiva del patrimonio pubblico.
artt. 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85
Il trasferimento deve perseguire la valorizzazione dei beni e il loro utilizzo nell’interesse della collettività, ma tali finalità vanno coordinate con la natura unitaria del compendio e con l’obbligo di trasferire le relative pertinenze.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Nel caso esaminato non sono stati ravvisati difetti di motivazione o istruttoria, poiché l’amministrazione aveva esplicitato la natura pertinenziale delle particelle e le ragioni della loro inclusione.
Massime di principio
- Nel procedimento di trasferimento gratuito di beni immobili statali agli enti territoriali, l’Agenzia del demanio è legittimata a resistere in giudizio quando la legge le attribuisce il potere di amministrare il procedimento e di adottare l’atto di trasferimento, anche se opera nell’ambito dell’organizzazione ministeriale.
- Quando i beni richiesti appartengono a un unico compendio immobiliare e alcune particelle ne costituiscono pertinenze, il trasferimento può comprendere anche tali particelle, benché non siano state indicate singolarmente nella domanda, in applicazione della regola secondo cui i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi.
- Nel federalismo patrimoniale, la valutazione amministrativa non deve considerare soltanto l’interesse dell’ente territoriale richiedente, ma anche la migliore gestione e tutela del patrimonio pubblico; pertanto, l’ente non può pretendere di limitare il trasferimento alle sole porzioni ritenute utili quando esse siano funzionalmente e inventarialmente inserite in un compendio unitario.
- La diversa inclusione o esclusione di particelle appartenenti al medesimo compendio non è illogica se l’amministrazione ha verificato e motivato la diversa natura delle singole particelle, in particolare escludendo quelle prive di natura pertinenziale.
- La presenza di occupazioni di terzi, il mancato utilizzo attuale o l’onerosità gestionale delle particelle non sono, di per sé, circostanze decisive per invalidare il trasferimento quando il bene sia trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e le particelle siano pertinenze dell’unico compendio.
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