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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento dell'ordinanza del Questore di Padova del -OMISSIS-, con la quale si è ordinata, ai sensi dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), la sospensione della licenza di cui il ricorrente è titolare per la gestione del locale “-OMISSIS-”, per 30 giorni, nonché di tutti i provvedimenti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti;

Giustizia amministrativa202201013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Questore di Padova di sospensione per trenta giorni della licenza del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza sostenendo: la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d'urgenza, nonché difetto di istruttoria, motivazione e sviamento; l'insussistenza o erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 100 TULPS, con violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e degli artt. 3, 4 e 41 Cost.; l'incompetenza e lo sviamento per avere il Questore valorizzato l'asserita inidoneità del titolare alla gestione del locale; la sproporzione della durata della sospensione rispetto ai fatti contestati. Il provvedimento era fondato su un episodio di rissa verificatosi nel pubblico esercizio, durante il quale il gestore avrebbe utilizzato un coltello ferendo al volto un minorenne, nonché su un analogo precedente episodio nel quale avrebbe minacciato altri partecipanti con un coltello. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti, deducendo di avere agito per legittima difesa propria e della moglie, e ha invocato l'archiviazione del procedimento penale. L'amministrazione ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai esauriti i trenta giorni di sospensione.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità: permaneva l'interesse all'annullamento, poiché l'eliminazione del provvedimento poteva evitare che esso fosse valorizzato in futuro ai fini della revoca della licenza ai sensi dell'art. 100, comma 2, TULPS. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata comunicazione di avvio, sia per le esigenze di celerità proprie della misura preventiva, sia perché il ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento; opera quindi l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'art. 100 TULPS sulla base delle segnalazioni e degli accertamenti della Polizia locale, senza necessità di una condanna penale definitiva: la misura ha natura preventiva e cautelare e i fatti possono essere valutati secondo il criterio del più probabile che non, non secondo il parametro penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'archiviazione penale sopravvenuta non incide sulla legittimità del provvedimento, da valutare con giudizio ora per allora. Le valutazioni sull'affidabilità del titolare non hanno comunque inficiato l'atto, che risultava sorretto da autonoma e adeguata istruttoria e motivazione; inoltre l'affidabilità del titolare di una licenza di polizia è rilevante per prevenire abusi e tutelare ordine pubblico e sicurezza. È stata infine esclusa la violazione della proporzionalità, in ragione della gravità oggettiva dei fatti e della loro reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata

    Consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, quando sia accertato un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza; la misura ha natura preventiva e cautelare e può essere adottata indipendentemente dalla responsabilità penale dell'esercente e dall'esito del procedimento penale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva della sospensione della licenza.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La censura di omessa comunicazione non è sufficiente da sola: il privato deve almeno indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento; solo dopo tale allegazione grava sull'amministrazione la dimostrazione dell'immutabilità del contenuto dell'atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 TULPS è una misura preventiva e cautelare diretta a fronteggiare un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza; può essere adottata sulla base di tumulti o gravi disordini accertati, indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'esercente e dall'esito del procedimento penale.
  • Per l'adozione di una misura preventiva di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS, i fatti possono essere valutati secondo il criterio del più probabile che non, senza applicazione del parametro penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La legittimità della sospensione della licenza deve essere valutata con giudizio ora per allora, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione; le sopravvenienze, compresa l'archiviazione del procedimento penale, non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'atto.
  • In caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, il privato non può limitarsi a dedurre la lesione della partecipazione, ma deve indicare almeno gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe introdotto nel procedimento; solo dopo tale allegazione l'amministrazione deve dimostrare che il contenuto dell'atto non sarebbe comunque mutato.
  • L'interesse all'annullamento di una sospensione della licenza permane anche dopo l'esaurimento della sua durata, quando l'eliminazione dell'atto possa impedire che esso sia utilizzato come presupposto per una futura revoca della licenza in caso di reiterazione dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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