Cassazione Civile, Ordinanza n. 05954/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di 39 intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle. Il contribuente deduceva, sin dal primo grado, la mancata notifica delle cartelle presupposte, la carenza di motivazione, la mancata allegazione degli atti, la prescrizione dei crediti e l'illegittimità delle ingiunzioni. La CTP dichiarava il difetto di giurisdizione sulle cartelle non tributarie, riteneva prescritto un credito per tassa rifiuti relativa all'anno d'imposta 2004 e respingeva il resto. La CTR, in appello, prendeva atto dell'annullamento di tre cartelle e respingeva le censure sulle residue due, escludendo il difetto di motivazione e la difformità tra copie e originali. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione relativa a due cartelle, poiché la CTR avrebbe esaminato solo alcuni motivi di appello; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione di una cartella senza considerare che era stata eseguita in un luogo ove il contribuente non aveva residenza né domicilio. L'agente della riscossione, nel controricorso, ha però rappresentato che entrambe le cartelle oggetto residuo del giudizio erano state annullate automaticamente ex art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il contribuente ha aderito alla cessazione della materia del contendere ma ha chiesto le spese in base alla soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha rilevato che le due cartelle ancora controverse erano state annullate ope legis ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021. Tale sopravvenuto annullamento ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti e ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo il ricorso sopravvenutamente inammissibile per carenza di interesse. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che l'annullamento fosse imposto da una disposizione normativa, operante automaticamente al ricorrere dei presupposti, e quindi ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, ritenendo la misura non estensibile ai casi di sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia del giudice di merito sull'eccezione di prescrizione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo sulla notificazione della cartella
art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021
ha determinato l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo entro i limiti previsti, con conseguente venir meno dell'oggetto del contendere
L. n. 69 del 2021
citata quale legge di conversione del d.l. n. 41 del 2021
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base per la compensazione delle spese di lite all'esito della valutazione complessiva del giudice
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
menzionato come previsione diversa, automatica, poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 274/2005
Corte costituzionale n. 274 del 2005
richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale della disciplina automatica delle spese prevista dall'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
implicitamente richiamato nel passaggio sul raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di specie
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere o, in cassazione, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché viene meno ogni utilità concreta della decisione.
- Quando l'annullamento dell'atto deriva da una disposizione normativa che opera automaticamente al ricorrere dei presupposti, il venir meno della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, essendo il fattore esterno al giudizio e non una soccombenza sostanziale di una parte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva ai casi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da annullamento dell'atto, perché la misura ha natura sostanzialmente sanzionatoria ed è riservata ai casi tipici previsti dalla legge.
- Nel processo tributario non sono ammissibili pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale una volta che l'atto sia stato eliminato dal mondo giuridico; il ricorrente conserva tutela solo contro eventuali nuovi atti che dovessero essere successivamente emessi.
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