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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28820/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato al quale era stata contestata, in concorso con altri soggetti, la detenzione e il porto in luogo aperto al pubblico di armi da fuoco, asseritamente al fine di agevolare un tentato omicidio, oltre a un distinto reato in materia di stupefacenti. Il GIP aveva negato la convalida del fermo e la custodia in carcere; il Tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva accolto solo in parte l’impugnazione, ravvisando i gravi indizi per il reato in materia di armi e applicando la custodia cautelare in carcere, mentre aveva rigettato l’appello sul capo relativo agli stupefacenti e il pubblico ministero aveva rinunciato al riesame sul tentato omicidio. La difesa ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) errore nella ricostruzione cronologica dei fatti e illogicità della motivazione, sostenendo che il possesso delle armi da parte degli altri soggetti fosse già documentato prima dell’episodio contestato al ricorrente e che, coerentemente, non potesse essergli attribuito il concorso nella detenzione/porto; 2) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, valorizzando il lavoro stabile, l’incensuratezza e la pretesa occasionalità del coinvolgimento; 3) insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che le intercettazioni fossero state male interpretate e che le indagini fossero già concluse; 4) eccessiva afflittività della custodia in carcere e mancata adeguata considerazione di elementi favorevoli come domicilio, lavoro e assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale del riesame. Ha affermato che, ai fini del concorso nel porto/detenzione di armi, è sufficiente che il soggetto abbia la materiale disponibilità delle armi o partecipi consapevolmente al loro trasporto/porto in situazione di comune disponibilità; nel caso concreto, le annotazioni di P.G. indicavano che l’indagato aveva trasportato su un veicolo a sua disposizione persone armate verso la boscaglia ove si trovava la piazza di spaccio, condotta ritenuta idonea a integrare i gravi indizi. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del pericolo di reiterazione, fondata su modalità del fatto, collegamenti con ambienti criminali e condotta successiva, e quella del pericolo di inquinamento probatorio, affermando che la conclusione delle indagini non esclude di per sé tale esigenza, specie rispetto alle fonti dichiarative. Infine, ha ritenuto non illogica la scelta della custodia cautelare in carcere come unica misura adeguata a interrompere i legami con il gruppo criminale e a neutralizzare il rischio connesso alla disponibilità di armi.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    norma che consente l'appello del pubblico ministero avverso i provvedimenti cautelari; nel caso è il mezzo utilizzato per investire il Tribunale del riesame

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare il contenuto del ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione per il concorso di persone nel reato

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione come aggravante contestata

  • artt. 2, 4, comma 2, lett. a), e 7 legge n. 895 del 1967

    norme sulla detenzione e il porto illegale di armi da fuoco, contestate per la detenzione e il porto di due fucili e di un’arma liscia calibro 12

  • art. 54 c.p.

    evocato dalla difesa come possibile scriminante di stato di necessità, ma ritenuto solo allegato in modo generico e quindi non idoneo a scalfire la motivazione cautelare

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato indirettamente nei principi sul giudizio di legittimità in tema di valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 54 c.p.

    richiamato dalla difesa come eventuale giustificazione della condotta, ma non ritenuto attualmente supportato da elementi specifici

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione del tribunale del riesame sui gravi indizi di colpevolezza è censurabile solo per manifesta illogicità, incongruenza o violazione dei canoni di valutazione della prova; non è consentita una rilettura alternativa del materiale indiziario.
  • Il concorso nel porto o nella detenzione illegale di armi è configurabile quando ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell'arma o comunque partecipi consapevolmente alla sua comune disponibilità, anche mediante il trasporto congiunto di persone armate verso il luogo di utilizzo.
  • Nel reato di porto illegale di armi, il fatto che l'arma sia appartenuta solo a uno dei concorrenti non esclude il concorso degli altri, se l'arma era nella comune disponibilità o se questi viaggiavano consapevolmente con essa.
  • La possibile utilizzazione dell'arma per un diverso reato, come l'omicidio, non incide di per sé sulla configurabilità autonoma del concorso nel porto/detenzione, che va valutato nel suo distinto perimetro fattuale e giuridico.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità esecutive del fatto, dalla gravità della condotta, dai collegamenti con ambienti criminali e dalla condotta successiva dell'indagato, anche in assenza di precedenti penali.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio non viene meno automaticamente con la chiusura delle indagini preliminari, potendo persistere rispetto alle fonti dichiarative e alla futura fase dibattimentale.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere è legittima quando il giudice motivi in modo concreto l'inidoneità delle misure meno afflittive a interrompere i legami criminali e a neutralizzare il rischio cautelare.
  • Le allegazioni difensive che prospettano una giustificazione o una coartazione della condotta devono essere specifiche e autosufficienti; se formulate in modo generico, non sono idonee a incrinare il quadro indiziario cautelare.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeFalsità in atto pubblicoFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariCause di giustificazioneOmicidio
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaReati stradaliProcesso penaleMisure cautelariParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàPosizione di garanziaPrescrizione del reatoOnere della prova

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