Cassazione Civile, Ordinanza n. 05319/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una condomina e da un altro condomino, della delibera assembleare del 10 aprile 2014 con cui era stato nominato l'amministratore del condominio. Gli attori contestavano la validità della convocazione dell'assemblea, deducendo che la richiesta di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. non era stata inviata all'amministratore presso il suo domicilio o studio, ma presso la sede condominiale, e che l'avviso di convocazione era privo di sottoscrizione e di chiara riferibilità ai condomini promotori. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per effetto di una successiva delibera del 22 aprile 2015 che aveva confermato la nomina dell'amministratore, compensando le spese senza specifica motivazione. In appello veniva censurata la validità della convocazione e la conseguente decisione sulle spese. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1131 c.c. e 66 disp. att. c.c., sostenendo che la richiesta non era stata inoltrata al corretto recapito dell'amministratore e che l'avviso di convocazione era invalido per mancanza di sottoscrizione e di riferibilità ai condomini che avevano promosso l'iniziativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che l'impugnazione della delibera condominiale determina litisconsorzio processuale tra tutti i condomini che siano stati parte del giudizio, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito ha affermato che, dichiarata cessata la materia del contendere per la sostituzione della delibera impugnata con altra successiva, il giudice del merito deve regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale; tuttavia la ricorrente non aveva devoluto in appello una specifica censura sulla mancata o erronea regolazione delle spese, limitandosi a contestare la validità della delibera. Ha inoltre ribadito che l'art. 66 disp. att. c.c. non prevede forme tassative per la richiesta di convocazione rivolta all'amministratore, essendo sufficiente che essa giunga nella sua sfera di conoscenza; l'indirizzo può identificarsi anche con il recapito comunicato dall'amministratore o affisso nel condominio. Ha infine precisato che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni, i condomini promotori possono convocare direttamente l'assemblea con avviso contenente i dati richiesti dalla legge, senza necessità che tutti sottoscrivano l'avviso. È stato disposto l'addebito dell'ulteriore contributo unificato alla ricorrente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 66 disp. att. c.c.
La richiesta di convocazione dell'assemblea non è soggetta a forme tassative; è sufficiente che giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, i condomini richiedenti possono convocare direttamente l'assemblea con avviso che indichi chi convoca e il contenuto previsto dalla norma, senza necessità della sottoscrizione di tutti i promotori.
art. 1131 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso; la Corte non ne fonda una specifica ratio decisoria autonoma.
art. 1129 c.c.
comma 2; comma 5; comma 12, n. 1
L'indirizzo dell'amministratore può coincidere con il luogo da lui comunicato all'accettazione della nomina o con il recapito affisso nel condominio; l'omessa convocazione nei casi previsti dalla legge integra grave irregolarità ai fini della revoca giudiziale.
art. 137 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere incide sull'interesse ad agire e deve essere considerata anche al momento della decisione.
art. 331 c.p.c.
Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, se la sentenza è impugnata solo da alcuni dei condomini che furono parti, va integrato il contraddittorio nei confronti degli altri, in quanto parti di causa inscindibile; nel caso concreto l'integrazione è stata ritenuta superflua per l'infondatezza prima facie del ricorso.
art. 334 c.p.c.
L'eventuale ricorso incidentale tardivo perde efficacia se viene dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione principale.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 329 c.p.c.
La statuizione di cessazione della materia del contendere, non devoluta in appello, si è formata in giudicato interno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulle spese: la loro regolazione deve rispettare il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato come possibile vizio non dedotto in appello in relazione alla compensazione delle spese.
art. 2377 c.c.
È richiamato per analogia: la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge determina cessazione della materia del contendere e decisione sulle spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 702 ter c.p.c.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese erano contenute nell'ordinanza di primo grado pronunciata nel rito sommario.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il testo processuale applicabile ratione temporis.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra successiva conforme alla legge determina cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
- Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere, la regolazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione complessiva dell'originaria fondatezza delle contrapposte pretese; la mancata deduzione in impugnazione del vizio relativo alle spese preclude il sindacato sulla loro compensazione.
- Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, i condomini che sono stati parte del processo sono litisconsorti necessari in appello e, in linea generale, il contraddittorio va integrato ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia l'integrazione può essere omessa se il ricorso è manifestamente infondato e la sua effettuazione sarebbe inutile.
- L'art. 66 disp. att. c.c. non richiede forme solenni o tassative per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei condomini: è sufficiente che la richiesta raggiunga la sfera di conoscenza dell'amministratore nel recapito a lui riferibile.
- Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla richiesta, i condomini promotori possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, purché l'avviso indichi chi convoca e gli elementi essenziali richiesti dalla legge; non è indispensabile la sottoscrizione di tutti i condomini promotori.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre contestazioni di merito non decisive rispetto alla statuizione effettivamente resa.
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