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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11464/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto su una strada provinciale mentre un motociclista percorreva la carreggiata e scivolava a causa della presenza di grano sul manto stradale, verosimilmente caduto da un mezzo agricolo durante il periodo della trebbiatura. Il danneggiato chiedeva il risarcimento assumendo che l’ente proprietario/gestore non avesse rimosso il pericolo né avesse segnalato la situazione. Il giudice di pace rigettava la domanda; in appello il Tribunale riteneva sussistente un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., ravvisando due condotte colpose indipendenti delle parti. La Provincia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c. e di norme processuali, sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la sua responsabilità sull’omessa apposizione di una segnaletica di pericolo non consentita dal sistema tipico e tassativo dei segnali stradali; aggiungeva che, in ogni caso, il regolamento prevede un segnale tipico per il materiale instabile sulla strada, eventualmente integrabile con indicazioni autorizzate, e che l’obbligo di cautela non poteva essere escluso per l’estensione complessiva della rete viaria, riguardando solo i tratti interessati dai campi soggetti a mietitura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo totalmente infondato. Ha osservato che la sentenza d’appello aveva escluso la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e aveva invece ricostruito la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per l’omessa apposizione di segnali di pericolo, ritenendo esigibile una segnalazione idonea a indicare la possibilità di trovare sulla strada materiali sdrucciolevoli. La Corte ha rilevato che il regolamento del Codice della strada contempla espressamente il segnale per "materiale instabile sulla strada e di caduta massi", utilizzabile per presegnalare la presenza di ghiaia, pietrisco, graniglia o altro materiale minuto capace di essere proiettato o di ridurre l’aderenza del veicolo. Ha quindi affermato che l’ente avrebbe potuto utilizzare quella segnaletica, oppure, ove necessario, ricorrere alle forme autorizzabili dal regolamento per segnali ulteriori. Ha inoltre reputato non decisivo l’argomento relativo all’estensione della rete stradale provinciale, poiché il problema riguardava solo i tratti in prossimità dei campi soggetti a mietitura. Il ricorso è stato dunque respinto; nulla è stato liquidato per spese per la mancata costituzione dell’intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ricorda che la responsabilità da custodia era stata esclusa dal giudice di merito; il thema decidendum in cassazione riguarda invece la responsabilità aquiliana per omessa segnalazione del pericolo.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell’ente è ricostruita come responsabilità aquiliana per omissione di cautele doverose, in particolare per mancata apposizione della segnaletica di pericolo idonea alla situazione concreta.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per qualificare un concorso di colpa tra le parti; la Corte di cassazione non ne sviluppa una diversa interpretazione, limitandosi a respingere il motivo dell’ente.

  • art. 14 comma 1 lettera c) d.lgs. 285/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma attinente agli obblighi dell’ente proprietario della strada.

  • art. 38 comma 1 lettera a) d.lgs. 285/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina della segnaletica stradale.

  • art. 39 d.lgs. 285/1992

    Richiamato per il principio di tipicità e tassatività dei segnali stradali.

  • art. 83 reg. cod. strada

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione regolamentare rilevante.

  • art. 98 reg. cod. strada

    La Corte lo valorizza come base normativa del segnale di "materiale instabile sulla strada e di caduta massi", idoneo a presegnalare la presenza di ghiaia, pietrisco, graniglia o altro materiale minuto che può ridurre l’aderenza.

  • art. 103 comma 10 reg. cod. strada

    La Corte richiama la possibilità di autorizzare segnaletica diversa o ulteriore nei casi previsti dal regolamento.

  • art. 103 comma 9 reg. cod. strada

    La Corte lo richiama come disciplina del modello II.6, con indicazioni concisa iscrizione e spiegazione del significato del segnale principale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada, l’omessa segnalazione di un pericolo concreto può integrare responsabilità ex art. 2043 c.c. anche quando non sia configurabile la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
  • Il principio di tipicità dei segnali stradali non esclude la responsabilità dell’ente se esiste, nel Codice della strada o nel regolamento, una segnaletica tipica idonea a rappresentare il pericolo verificatosi; in via subordinata, il regolamento può consentire autorizzazioni per segnalazioni ulteriori.
  • La valutazione della diligenza dell’ente va compiuta in relazione al tratto di strada effettivamente interessato dal rischio, senza che l’estensione complessiva della rete viaria sia di per sé decisiva per escludere l’obbligo di adottare cautele.
  • Quando il pericolo è legato a residui o materiali presenti sulla carreggiata in grado di ridurre l’aderenza del veicolo, l’ente può essere tenuto a predisporre una presegnalazione specifica e conforme alla disciplina regolamentare.
  • In cassazione, una censura che presupponga una lettura errata della sentenza impugnata è infondata se la motivazione di merito mostra chiaramente che la responsabilità è stata fondata su una omissione di cautela concretamente esigibile e normativamente compatibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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