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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11840/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012 con cui l’Agenzia contestava a una persona fisica, indicata come autore delle violazioni riferite a una società cooperativa, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in presenza di irregolarità contabili e movimentazioni finanziarie non giustificate. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo, da un lato, l’inesistenza o invalidità della notifica nei suoi confronti e, dall’altro, che, anche a voler ritenere sussistenti le violazioni, esse dovevano essere imputate esclusivamente alla società, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non fondata l’eccezione di notifica, ma applicabile il principio per cui le sanzioni restano a carico della persona giuridica. La CTR confermava. In cassazione l’Agenzia articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea percezione e valutazione delle prove; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento agli elementi del PVC che avrebbero dimostrato il coinvolgimento economico del contribuente; 4) violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe escluso erroneamente la responsabilità personale dell’amministratore quale effettivo beneficiario delle operazioni fraudolente. Il contribuente resisteva chiedendo il rigetto del ricorso principale e proponeva ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, questione rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, esponeva chiaramente il thema decidendum e la ratio decidendi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, in tema di sanzioni tributarie relative al rapporto della società di capitali, la responsabilità grava esclusivamente sulla persona giuridica. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e perché non individuavano correttamente un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la CTR non aveva effettuato una valutazione di presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c., ma aveva applicato la regola giuridica di non imputabilità personale delle sanzioni in relazione a violazioni riferite alla società. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserite violazioni processuali; la Corte ribadisce che tale vizio non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    È evocato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la sentenza regionale soddisfacesse il requisito motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia stata motivazione apparente o mancante.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per il dovere di motivazione; la Corte afferma che il "minimo costituzionale" della motivazione era rispettato.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione del principio di libero convincimento non consente di sostituire in cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È affermato che la sua violazione è configurabile solo in ipotesi di travisamento macroscopico della prova o di attribuzione di valore legale a prove non vincolate, non per contestare l’apprezzamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte riafferma che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione e non consente di censurare la mera insufficiente o contraddittoria valutazione delle prove.

  • art. 7 del d.l. n. 269/2003

    È la norma decisiva: le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto proprio delle società di capitali gravano esclusivamente sull’ente, con esclusione della responsabilità concorsuale delle persone fisiche.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte precisa che la censura sulla presunzione è ammissibile solo se investe la corretta applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza; non quando mira a rivalutare gli indizi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in combinato con l’art. 2729 c.c. come parametro sulla prova, ma la Corte esclude che vi sia stata errata distribuzione dell’onere probatorio in presenza di una diversa ratio giuridica della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del quarto motivo, rigettato perché la censura non denunciava un errore di sussunzione ma una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato anche dal ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva del nucleo minimo argomentativo idoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma chiara è sufficiente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle prove: il sindacato di cassazione è ammesso solo in caso di travisamento macroscopico della prova o di attribuzione a una prova di un valore legale inesistente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso, con specificazione del dato da cui risulta e del momento processuale in cui è stato introdotto; non è sufficiente contestare il peso attribuito agli elementi istruttori.
  • Quando il giudice di merito decide su una questione assorbente di diritto, gli elementi indiziari richiamati dalla parte contraria possono essere reputati irrilevanti senza che ciò integri violazione di legge o omesso esame di fatti.
  • In materia di sanzioni tributarie relative al rapporto proprio di una società di capitali, la responsabilità è imputata all’ente e non può essere estesa automaticamente alla persona fisica, neppure se ritenuta ideatore o beneficiario dell’operazione, ove il giudice applichi la regola di esclusiva riferibilità all’ente.
  • La censura sulla valutazione delle presunzioni è rilevante in cassazione solo se denuncia un errore nella sussunzione dei fatti nei criteri normativi di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile se mira a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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