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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18639/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per ICI relativo all'anno 2010 emesso da un Comune. Il contribuente aveva proposto ricorso introduttivo nel giudizio tributario, notificandolo a mezzo PEC il 20 luglio 2015. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile quel ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello, ha confermato l'inammissibilità ritenendo che, poiché nel Lazio il processo tributario telematico sarebbe entrato in vigore solo dal 15 aprile 2017, la notifica via PEC del ricorso fosse inesistente e non sanabile. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della L. 53/1994, art. 1 e art. 3-bis, sostenendo che la norma generale abilita gli avvocati alla notificazione a mezzo PEC anche nel processo tributario; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., per non avere la CTR considerato la costituzione del Comune ai fini del raggiungimento dello scopo della notifica; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c., per la condanna alle spese invece che per almeno la compensazione, in presenza di un asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha affermato che la notificazione a mezzo PEC del ricorso introduttivo nel processo tributario, effettuata secondo le modalità previste dal D.M. n. 163/2013, è valida anche se eseguita prima dell'entrata in funzione del processo tributario telematico nel distretto interessato, perché la sopravvenuta norma interpretativa dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, introdotta dall'art. 16, comma 2, del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, si applica retroattivamente ai rapporti non esauriti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • L. 53/1994, art. 1

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'abilitazione degli avvocati alle notifiche in proprio a mezzo PEC.

  • L. 53/1994, art. 3-bis

    Interpretato dal ricorrente come base generale della notificazione telematica a mezzo PEC da parte degli avvocati.

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater

    Richiamato quale norma modificativa della disciplina delle notifiche telematiche.

  • art. 156 c.p.c.

    Evocato per sostenere che la costituzione della parte intimata avrebbe raggiunto lo scopo della notificazione, sanando eventuali nullità.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite e chiedere almeno la compensazione.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16-bis, comma 3

    La Corte lo interpreta, per effetto della norma sopravvenuta di interpretazione autentica, nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la notificazione a mezzo PEC prevista dal D.M. n. 163/2013, a prescindere dalle modalità scelte dalla controparte e dallo svolgimento analogico del primo grado.

  • D.M. n. 163/2013

    Richiamato come fonte delle modalità tecniche di notificazione a mezzo PEC nel processo tributario telematico.

  • D.L. 119/2018, art. 16, comma 2

    Considerato norma di interpretazione autentica dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, con efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti.

  • L. 136/2018

    Legge di conversione del D.L. 119/2018, che rende operativa la norma interpretativa richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, se eseguita secondo le modalità previste dalla disciplina tecnica applicabile, è valida anche quando sia stata effettuata prima dell'avvio operativo del processo telematico nel singolo ambito territoriale, purché il rapporto processuale non sia esaurito.
  • La sopravvenuta norma di interpretazione autentica che chiarisce l'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 opera retroattivamente e si applica alle controversie pendenti, non solo ai giudizi futuri.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla validità della notificazione introduttiva, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongono l'invalidità della notifica o la correttezza della decisione di merito sulle spese.
  • L'erronea qualificazione come 'inesistente' di una notificazione via PEC che l'ordinamento considera valida integra violazione di legge idonea a determinare la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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