Cassazione Civile, Ordinanza n. 16912/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso per cassazione comunicata alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., e dichiara l'estinzione del giudizio. Dispone inoltre la compensazione integrale delle spese di legittimità tra le parti e afferma che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui venivano contestate alla società importatrice violazioni degli obblighi e delle condizioni del regime doganale di perfezionamento attivo con sospensione dei dazi, applicato a un'importazione temporanea di olio dichiarato di qualità "extra vergine". La società impugnava l'atto, ma sia la CTP di Perugia sia la CTR dell'Umbria rigettavano i ricorsi, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio alla luce delle controanalisi effettuate mediante panel test. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, ma prima della decisione depositava memoria con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, e chiedeva l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Consente il deposito della memoria nella fase camerale in cassazione, nella quale è stata formalizzata la rinuncia al ricorso.
ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione.
ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Norma richiamata per la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
applicabile ratione temporis al caso di specie
È richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla modifica dell'art. 390 c.p.c.
come modificato dalla l. n. 197 del 2022
Richiamata quale fonte della modifica normativa considerata ai fini dell'applicazione temporale della disciplina sulla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come fonte dell'istituto del raddoppio del contributo unificato, che però non viene applicato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se comunicata alla controparte nel rispetto della disciplina processuale applicabile, determina l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite quando le ragioni della decisione lo giustifichino.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché manca il presupposto per l'applicazione della sanzione economica prevista per gli esiti sfavorevoli tipici del giudizio di impugnazione.
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