Cassazione Civile, Ordinanza n. 31548/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento per le annualità 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva ritenuti significativi, in particolare l'acquisto di un'autovettura di 26 cavalli fiscali e il possesso di un immobile acquistato mediante mutuo ipotecario di importo pari al prezzo di acquisto. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR della Toscana aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018 e di avere versato le cinque rate del debito rateizzato. La rinuncia è stata notificata all'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC; l'amministrazione si è costituita solo per partecipare all'udienza.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola idonea a produrre l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa della rinuncia è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso. In dispositivo ha quindi dichiarato estinto il giudizio.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale fondamento della definizione agevolata alla quale il ricorrente ha aderito prima della rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa dell'inammissibilità o della rinuncia sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso
richiamato implicitamente dalla disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione, che produce estinzione anche senza accettazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte.
- Quando la rinuncia al ricorso interviene per effetto dell'adesione a una definizione agevolata sopravvenuta, il giudizio si estingue e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la causa della rinuncia o della sopravvenuta inammissibilità del ricorso si è verificata dopo la sua proposizione.
- Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito dell'accertamento impugnato.
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