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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro varie cartelle di pagamento, indicate numericamente in un estratto di ruolo e asseritamente mai notificate. Hanno dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme sull'impugnabilità degli atti della riscossione, sull'onere di prova della notifica, sulla validità degli estratti di ruolo, sulla produzione documentale in appello e sulla prescrizione dei crediti tributari e sanzionatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui il ricorso originario era generico, indeterminato e contraddittorio: non individuava con chiarezza l'atto impugnato, non descriveva adeguatamente le cartelle e non dimostrava la tempestività né un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Sebbene sia astrattamente possibile impugnare una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando la notifica sia invalida o mancante, il contribuente deve formulare una domanda specifica, indicare i vizi dedotti e rappresentare l'interesse ad agire. Le ulteriori questioni sulla prova della notifica, sulla documentazione prodotta da Equitalia e sulla prescrizione sono state ritenute precluse perché assorbite dalla radicale inammissibilità del ricorso introduttivo. Gli eredi sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in 7.000 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    È stata richiamata la possibilità di impugnare l'atto precedente non notificato insieme all'atto successivo notificato.

    La cartella può essere impugnata anche quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo a causa dell'omessa o invalida notifica, ma l'impugnazione deve essere specifica e sorretta da un interesse concreto e attuale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32 e 58

    Sono state invocate in relazione alla produzione documentale in appello, ma la Corte non ha esaminato la questione perché il ricorso introduttivo era stato correttamente dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    È stato richiamato riguardo all'obbligo dell'agente della riscossione di conservare e produrre la documentazione relativa alla notifica delle cartelle; la questione è rimasta assorbita.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    È stato invocato in tema di prova della regolare notificazione degli atti tributari, senza esame nel merito a causa dell'inammissibilità originaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 57

    Sono stati richiamati in relazione agli elementi essenziali delle cartelle e alla validità degli estratti di ruolo, ma la Corte non ha affrontato tali profili.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5

    È stato invocato con riferimento alla sottoscrizione e agli elementi identificativi degli atti della riscossione; la questione è stata ritenuta preclusa.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 18 e 20, e art. 2719 c.c.

    Sono stati richiamati riguardo alla conformità delle copie documentali agli originali, ma il relativo motivo non è stato esaminato.

  • Art. 2948 c.c., n. 4

    È stato invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti periodici; la Corte non ha valutato la prescrizione per effetto dell'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Legge n. 472 del 1997, art. 20

    È stato richiamato in relazione alla prescrizione delle sanzioni tributarie, anch'essa rimasta non esaminata.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19704/2015

    Il principio richiamato ammette, in una lettura costituzionalmente orientata, l'impugnazione della cartella non notificata conosciuta tramite estratto di ruolo, senza imporre necessariamente l'attesa di un successivo atto notificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una cartella non notificata, conosciuta tramite estratto di ruolo, è in linea generale ammissibile, ma non può limitarsi a un elenco numerico di cartelle o a contestazioni generiche.
  • Il contribuente deve identificare con precisione gli atti contestati, indicare i vizi specifici, spiegare la tempestività dell'impugnazione e dimostrare un interesse concreto e attuale.
  • Se il ricorso introduttivo è radicalmente generico o contraddittorio, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare le questioni di merito, come la validità della notifica, la prescrizione o la conformità dei documenti.
  • La possibilità di contestare la mancata notifica non esonera il contribuente dall'onere di formulare una domanda processuale completa e coerente.
  • Quando una decisione si fonda sull'inammissibilità del ricorso, i motivi relativi al merito della pretesa o alla documentazione dell'agente della riscossione possono risultare assorbiti e non essere esaminati.

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