Sentenza del 01/02/2019 n. 3096 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - IN GENERE - Compensazione in materia tributaria - Ammissibilità - Limiti - Credito d'imposta derivante da illegittima compensazione - Rifiuto di rimborso - Legittimità - Decorso dei termini di accertamento - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la sentenza della CTR del Veneto, sezione staccata di Venezia-Mestre, depositata il 24 marzo 2011, che aveva confermato il diritto di V. S.p.A. al rimborso integrale del credito ceduto. Il curatore aveva compensato un credito IVA di € 28.329,73, maturato dalla società prima del fallimento nel 1998, con un debito IVA della massa sorto nel 1999. Secondo l’Agenzia, la compensazione era vietata e la mancata contestazione durante il controllo della dichiarazione non impediva di opporla in seguito, quando era stato richiesto il rimborso. V. S.p.A. eccepiva l’inammissibilità del ricorso per novità della questione e per l’errata indicazione delle norme invocate.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la questione riguardava il tema già deciso dalla CTR e l’inesatta indicazione delle disposizioni non rendeva di per sé inammissibile il ricorso. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, stabilendo che la compensazione era illegittima: il credito IVA prefallimentare poteva essere compensato con debiti tributari concorsuali anteriori al fallimento, ma non con debiti di massa sorti durante la procedura. La mancata contestazione nel controllo della dichiarazione e la scadenza dei termini di accertamento ex art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 non impedivano all’Ufficio di contestare il credito quando era domandato il rimborso. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso di V. S.p.A. Le spese del giudizio di legittimità e dei due gradi di merito sono state integralmente compensate, per il contrasto interpretativo risolto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis
Il credito IVA risultante dalla prima dichiarazione è un credito vanta ò dal fallito che, a termini della L. Fall., art. 56, può essere compensato dal curatore con debiti tributari concorsuali (ovvero anteriori al fallimento) fatti valere in sede di verifica del passivo, ma non può essere utilizzato per compensare debiti di massa contratti dall'amministrazione fallimentare.
La disciplina delle dichiarazioni IVA in caso di fallimento distingue il credito maturato prima della procedura da quello relativo alle operazioni successive; il credito prefallimentare non può essere impiegato per estinguere debiti IVA della massa.
Legge fallimentare, art. 56
Il credito IVA risultante dalla prima dichiarazione è un credito vanta ò dal fallito che, a termini della L. Fall., art. 56, può essere compensato dal curatore con debiti tributari concorsuali (ovvero anteriori al fallimento) fatti valere in sede di verifica del passivo, ma non può essere utilizzato per compensare debiti di massa contratti dall'amministrazione fallimentare.
La compensazione ammessa in ambito fallimentare riguarda crediti e debiti concorsuali anteriori al fallimento; non consente di compensare un credito del fallito con un debito della massa sorto durante la procedura.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, il mancato recupero di tale credito nei termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, non ha comportato la decadenza dell'Ufficio anche dal potere di opporre l'illegittimità della compensazione all'atto della richiesta di rimborso del credito Iva oggetto di cessione.
La decadenza dal potere di accertamento non preclude all’Amministrazione di contestare, in sede di domanda di rimborso, l’esistenza del credito del contribuente derivante da una compensazione illegittima.
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge: non basta che l’Amministrazione non abbia contestato l’operazione durante un controllo perché essa diventi valida o produca un’estinzione definitiva.
- Nelle procedure fallimentari occorre distinguere il credito IVA del periodo anteriore al fallimento dai debiti IVA maturati dalla massa: il primo non può essere utilizzato per compensare i secondi.
- La scadenza dei termini entro i quali il Fisco poteva procedere all’accertamento non consolida automaticamente un credito esposto dal contribuente e non impedisce di contestarlo quando viene chiesto il rimborso; i termini decadenziali riguardano l’azione per far valere i crediti fiscali, non la possibilità di opporre l’insussistenza di un debito di rimborso.
- In Cassazione, l’errata indicazione delle disposizioni violate non comporta da sola l’inammissibilità del ricorso, se è dedotto un vizio idoneo a incidere sulla decisione e la questione sostanziale è identificabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 225 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 227 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 236 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 245 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →